I criteri di scelta nella CIGS: la mancata rotazione dei lavoratori
Nell'adunanza camerale del 19 dicembre 2023, la Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha confermato la legittimità della decisione assunta dalla Corte di Appello di Roma in merito alla illiceità della collocazione in CIGS a zero ore di alcune lavoratrici a seguito della mancata ed esaustiva indicazione, nell'informativa sindacale preventiva, sia dei criteri di scelta dei lavoratori che dei motivi per i quali il soggetto datoriale aveva optato per non ricorrere alla rotazione degli stessi.
dall'Autore Michele Carli
La sentenza in commento – Cassazione sezione Lavoro n. 7462/2024 – verte sul contenzioso promosso da alcune lavoratrici in merito alla illegittimità della loro collocazione in CIGS a zero ore da parte di una società romana - con più siti nel territorio comunale – che aveva ricorso alla cassa integrazione a seguito della decisione di cessare l'attività nel sito in cui erano occupate le ricorrenti.
Il ricorso per Cassazione è stato promosso dalla società datrice di lavoro con il fine di far ritenere illegittima la decisione della Corte di Appello1 che aveva accolto il ricorso delle lavoratrici in merito al rigetto di quello avviato davanti ai Giudici di Primo Grado2 che avevano confermato la legittimità della loro collocazione in CIGS a zero ore. In particolare, la Società aveva attivato la procedura ex articolo 1, legge n. 223/1991 informando, genericamente, le rappresentanze sindacali che, tra le altre cose, avrebbe collocato in CIGS a zero ore tutto il personale dell'unità. Le lavoratrici si erano rivolte ai Giudici di Primo Grado lamentando l'assenza dell'indicazione dei motivi della mancata rotazione delle stesse con i dipendenti occupati presso altri siti oltre alla mancata indicazione dei criteri di scelta adottati in alternativa.
Di seguito si esamineranno le motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del soggetto datoriale confermando la decisione assunta dalla Corte di Appello in favore delle lavoratrici. Preme sottolineare che i fatti di causa si sono verificati prima del 14 settembre 2015 ovvero prima del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro avvenuto per mano del D.Lgs. n. 148/2015.
Si ritiene pertanto necessario - per meglio comprendere le ragioni della decisione assunta dai Giudici di Legittimità - soffermarsi sulla normativa di riferimento in merito all'informativa sindacale ed alla rotazione dei lavoratori in vigore alla data in cui si sono verificati i fatti di causa ovvero prima dell'entrata in vigore3 D.Lgs. n. 148/2015.
2 Sentenza n. 3439/2016 del Tribunale di Roma.
3 Il 24 settembre 2015 ovvero il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta – ex articolo 47 – avvenuta in data 23 settembre 2015.
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