La nuova stretta sulla NASpI

La nuova stretta sulla NASpI

Con il presente elaborato si esaminerà la nuova disposizione normativa con la quale il Legislatore - nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta da una cessazione volontaria intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di cessazione – ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2025, che per accedere alla NASpI si dovranno vantare almeno 13 settimane di contribuzione nel periodo intercorrente tra le due risoluzioni.

dall'Autore Michele Carli

 Con la Legge di Bilancio 20251 il Legislatore è intervenuto nuovamente per regolamentare la provvidenza spettante ai lavoratori subordinati in caso di perdita involontaria del lavoro. Infatti, con il comma 171 dell'articolo 1 è stata varata l'introduzione della lettera c-bis) in seno all'articolo 3, comma 1, D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 – rubricato "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati".

Nella formulazione della richiamata lettera c-bis) è presente un riferimento alle dimissioni volontarie e alla risoluzione consensuale. Nei giorni immediatamente successivi all'entrata in vigore della disposizione in argomento, in qualche caso, la stampa non specializzata ha mormorato di un'apertura in merito alla concessione della provvidenza anche nelle ipotesi di dimissioni o risoluzioni consensuali. Questa interpretazione avrebbe posto l'attività legislativa in totale contrasto con altre novità appena approdate nel nostro ordinamento giuridico, volte proprio a scongiurare un utilizzo improprio, e spesso anche fraudolento, della NASpI come le dimissioni per fatti concludenti2. Ciò, con il fine di evitare che i lavoratori, con la volontà di dimettersi, possano abbandonare il posto di lavoro obbligando i datori di lavoro ad aprire un procedimento disciplinare per contestare l'assenza ingiustificata, alla conclusione del quale, i lavoratori verrebbero licenziati per giusta causa. Questo comporterebbe, da un lato, che i datori di lavoro dovrebbero farsi carico del c.d. ticket licenziamento e, dall'altro, l'indebito accesso dei lavoratori alla provvidenza. Tutto ciò, nonostante il licenziamento derivi esclusivamente dalla volontà dei lavoratori.

1 Legge n. 207 del 30 dicembre 2024.

2 Con l'articolo 19 del Collegato Lavoro – legge n. 203 del 13 dicembre 2024 – è stato introdotto il comma 7-bis all'articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015.

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Thursday, 03 April 2025

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