L’Inail non risarcisce l'infortunio occorso durante la pausa caffè
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32473/2021, si esprime sul riconoscimento di un infortunio occorso all'esterno del luogo di lavoro durante una pausa caffè, ribadendo i principi secondo i quali viene ravvisata la presenza del nesso causale tra l'evento inforunistico e il rischio connesso all'attività lavorativa.
La vicendaLa Corte di Cassazione è stata chiamata a esprimersi sul caso di una lavoratrice, impiegata presso la Procura della Repubblica di Firenze, che aveva intentato causa all'Inail al fine di ottenere l'indennità prevista per l'inabilità assoluta temporanea, oltre all'indennizzo di un danno permanente del 10%, in relazione a un infortunio a essa occorso lungo il tragitto che stava percorrendo a piedi, al rientro da una breve pausa caffè.
IL Tribunale di primo grado, oltre a riconoscere che il rischio assunto dalla lavoratrice non poteva considerarsi generico, permanendo il nesso eziologico con l'attività lavorativa, posto che la pausa era stata autorizzata dal datore di lavoro ed era assente il servizio bar all'interno dell'ufficio, aveva valutato la complessiva percentuale di invalidità, considerando anche una precedente invalidità lavorativa.
Successivamente, la Corte d'Appello aveva confermato le motivazioni del primo giudice, ritenendo che l'evento fosse connesso e accessorio all'attività di lavoro e non ricorresse un'ipotesi di rischio elettivo. Avverso tale sentenza l'Inail ha presentato ricorso motivato dalla violazione dell'articolo 2, D.P.R. 1124/1965, e falsa applicazione dell'articolo 12, D.Lgs. 38/2000.
La necessaria presenza del nesso causale tra infortunio e attività lavorativa
La Corte Suprema viene chiamata a esprimersi sulla riconducibilità delle circostanze che hanno dato luogo all'infortunio alla relativa nozione legale e, in particolare, a quella di occasione di lavoro delineata dall'articolo 2, D.P.R. 1124/1965',
La necessaria presenza del nesso causale tra infortunio e attività lavorativa
La Corte Suprema viene chiamata a esprimersi sulla riconducibilità delle circostanze che hanno dato luogo all'infortunio alla relativa nozione legale e, in particolare, a quella di occasione di lavoro delineata dall'articolo 2, D.P.R. 1124/1965',
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