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Esonero da Tfr e ticket di licenziamento per aziende fallite in Cigs, istruzioni Inps

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L'Inps fornisce le istruzioni operative in merito all'esonero previsto anche per il 2022 dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR maturate sulla retribuzione persa e dal ticket di licenziamento per le aziende che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie della Cigl


L'INPS, con il messaggio 29 marzo 2022, n. 1400, ha fornito le istruzioni operative in merito all'esonero del TFR previsto, per il 2022, dall'art. 43- bis del D.L. n. 109/2018 (c.d. Decreto Genova), convertito dalla legge n. 130/2018, così come prorogato dall'art. 1, comma 126, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio per il 2022). La richiamata disposizione, versata nel corpus normativo del decreto d'urgenza in sede di conversione, prevede che, per le sole società che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva ai sensi dell'art. 44 del D.L. n. 109/2018, sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione della CIGS, limitatamente ai lavoratori coinvolti dall'integrazione salariale, è riconosciuto l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR maturate sulla retribuzione persa oltre che dal versamento del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento) previsto dall'art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012. L'art. 43-bis deve essere letto alla luce del successivo art. 44 del D.L. n. 109/2018 – a sua volta prorogato per gli anni 2021 e 2022 dall'art. 1, comma 278, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio per il 2021) - il quale prevede una specifica ipotesi di CIGS per crisi aziendale fruibile per un periodo massimo di dodici mesi, in deroga alla durata massima complessiva di cui agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015. Tale misura, subordinata ad un accordo in sede governativa in presenza della Regione interessata, può essere invocata: i) dalle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato o stiano cessando la propria attività produttiva, sussistendo concrete prospettive di

cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale; ii) quando sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo; iii) ove siano previsti specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata per competenza territoriale (v. circolare n. 15/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Le modalità per la domanda di ammissione all'esonero Con il messaggio n. 1400/2022, l'INPS specifica che la richiesta dell'esonero di cui al richiamato art. 43-bis deve essere inoltrata al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione della CIGS di cui all'art. 44 del D.L. 109/2018. Secondo quanto già stabilito dall'INPS con il precedente messaggio n. 3920/2020, una volta ottenuta l'autorizzazione mediante decreto ministeriale, i curatori fallimentari o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare telematicamente all'Istituto - esclusivamente con il modulo di istanza presente nella sezione "Portale Agevolazioni" - una domanda di ammissione all'esonero. In presenza dei presupposti, l'INPS procede all'attribuzione del codice autorizzazione "0Q" con decorrenza dal mese di fruizione dell'esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora il beneficio venga richiesto sia per le quote di TFR che per il c.d. ticket di licenziamento, oppure dal mese di interruzione

del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all'ultima interruzione alla quale si applichi l'esonero, ove esso sia relativo soltanto al contributo di licenziamento. Nel caso di autorizzazione ministeriale riferita a più unità produttive riconducibili a un'unica matricola, è invece necessaria la presentazione all'INPS di più domande riferite a ogni singolo provvedimento autorizzatorio. Nella diversa ipotesi in cui l'azienda avesse sospeso la CIGS di cui all'art. 44 del D.L. n. 109/2018 a favore dell'intervento CIGO con causale "emergenza COVID- 19" ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 18/2020, deve essere inoltrata all'INPS una nuova domanda di ammissione al beneficio solo dopo l'emanazione della specifica autorizzazione ministeriale. Il messaggio ricorda inoltre che le disposizioni agevolative di cui all'articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018 non modificano la destinazione e l'assetto del TFR come previsto dalla normativa. Ne deriva quindi che, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR potrebbe essere: 1) versato ai Fondi di previdenza complementare; 2) versato al Fondo di Tesoreria; 3) accantonato presso il datore di lavoro. Nel primo dei casi indicati, l'INPS provvederà a trasferire il TFR, maturato e relativo alla retribuzione persa nel corso del periodo CIGS, al fondo pensione. Nelle altre due ipotesi l'Istituto provvederà al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata. Infatti, in ragione della tipologia di aziende destinatarie delle misure (imprese fallite o in amministrazione straordinaria, che abbiano cessato l'attività e per le quali sussistano concrete possibilità di cessione dei complessi aziendali), i lavoratori, al termine del periodo di integrazione salariale, cesseranno il rapporto di lavoro per licenziamento o per passaggio alle dipendenze dell'acquirente ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge n. 428/1990, non applicandosi l'articolo 2112 c.c.

Dalla lettura dell'atto di prassi sembra dedursi che, secondo l'Ente previdenziale, l'applicazione dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 sia una sorta di automatismo sconnesso dalla volontà negoziale. Ove questa fosse l'interpretazione, essa sarebbe non conferente con il dettato normativo. La richiamata disposizione infatti ammette la disapplicazione dell'art. 2112 c.c. unicamente nella circostanza in cui " il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente". Ne deriva che la deroga all'applicazione è demandata alla stipula di un atto negoziale a valenza normativa per espressa delega della legge. Infatti, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore esso può altresì "prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante". Con il messaggio n. 1400/2022, infine, l'INPS, a integrazione di quanto indicato nel precedente n. 3920/2020, ha precisato che, prima di procedere all'istruttoria delle domande, gli operatori delle sedi periferiche dovranno appurare che l'azienda abbia ottenuto l'attribuzione del codice autorizzazione "0Q" prevedendo che, in caso contrario, dovranno invitare il responsabile della procedura concorsuale a presentare domanda di esonero verificando che i lavoratori per i quali viene disposto il pagamento del TFR siano stati indicati nel decreto di autorizzazione e che sia mantenuto fede al limite di spesa previsto

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