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Ammortizzatori per temperature elevate: l'INPS fa il punto

luglio2023

Tenuto conto dell'eccezionale emergenza climatica, il Governo è intervenuto in materia di sostegno al reddito in costanza di lavoro emanando disposizioni di carattere temporaneo per le imprese del settore edile, lapideo, delle escavazioni oltre che per quello agricolo. Inoltre la legge di conversione del decreto alluvioni permette una maggior durata del contratto a termine acausale.

dall'Autore Mauro Marrucci

D.L. 28 luglio 2023, n. 98, artt. 1 e 2 – legge 31 luglio 2023 n. 100 – INPS, messaggio 1° agosto 2023, n. 2857

Con il decreto legge 28 luglio 2023, n. 98, il Governo ha varato "Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" con effetto dal 29 luglio 2023.

Il Decreto, tra l'altro, interviene in materia di ammortizzatori sociali per favorire, entro determinati limiti di spesa, la sospensione o la riduzione delle attività nei settori che risentono in modo maggiore delle elevate temperature che si sono registrate nelle ultime settimane, sollecitando il dibattito politico-sindacale alla ricerca di soluzioni volte ad assicurare adeguati livelli di salute e sicurezza per i lavoratori.

In via ulteriore, la legge 31 luglio 2023, n. 100 [Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023], permette, a determinate condizioni, l'utilizzo del contratto a termine acausale per un periodo di ulteriori 90 giorni rispetto alla previsione di legge. Nel frattempo l'INPS ha diramato il messaggio 1° agosto 2023, n. 2857, con cui - sempre con riferimento agli gli eventi meteo che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno interessato 91 comuni delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana - ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'integrazione al reddito per i lavoratori somministrati

L'emergenza temperature: l'attenzione politico sindacale e l'intervento della prassi

Come si legge nel vademecum del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 20 luglio 2023, rubricato "Rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature", il cambiamento climatico sta seriamente compromettendo la futura sostenibilità ambientale ed economica a livello globale, comportando, allo stesso tempo, variazioni nel mercato del lavoro, determinando effetti negativi sui luoghi di lavoro, causando problemi di salute significativi come esaurimento da calore, colpo di calore e altre malattie legate allo stress da calore, aumentando il rischio di infortunio per affaticamento eccessivo, mancanza di concentrazione, scarsa capacità decisionale o altri fattori. Il vademecum osserva come lo stress derivante dall'esposizione ad alte temperature rappresenti un rischio significativo per i lavoratori all'aperto, soprattutto quando svolgono un intenso lavoro fisico con esposizione diretta alla luce solare e al calore in settori come l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca, l'edilizia, l'estrazione mineraria, i trasporti e la manutenzione e la fornitura di servizi pubblici.

In un primo momento è stata la prassi ad intervenire per fornire un contributo al fine di analizzare la situazione e individuare possibili rimedi.

Si ricordano al riguardo i recenti interventi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 13 luglio 2023, n. 5056, recante ad oggetto la "Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore", e dell'INPS che, con il messaggio 20 luglio 2023, n. 2729, ha operato una complessiva ricognizione sull'intervento degli ammortizzatori sociali per causale "eventi meteo", con particolare riferimento alle temperature elevate.

Con il D.L. n. 98/2023, il Governo è intervenuto normativamente, emanando disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni (art. 1) e per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica (art. 2).

La CIGO per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica

L'art. 1 del D.L. n. 98/2023, stabilisce che, "Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 148/2015, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148".

Come è noto, l'art. 12 del D.Lgs. n. 148/2015 regolamenta la durata dell'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria.

La disposizione esordisce (comma 1) prevedendo che, con riferimento alla stessa unità produttiva, la CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

Giova ricordare che il computo delle settimane deve essere effettuato a giorni come previsto dalla circolare n. 58/2009 dell'INPS, tenendo quindi conto del numero di giorni di effettivo utilizzo dell'ammortizzatore diviso per 5 o per 6 a seconda che in azienda sia utilizzata la settimana corta (lunedì - venerdì) o quella lunga (lunedì - sabato).

Peraltro, come previsto dall'INPS con il messaggio 15 gennaio 2003, n. 47, ai fini del calcolo della durata massima devono essere computate soltanto le settimane di effettivo godimento della cassa integrazione ordinaria e non quelle che sono state interamente lavorate seppure incluse in un periodo autorizzato.

Ciò premesso, l'art. 12, comma 2, prevede che, qualora un'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive d'integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda possa essere proposta per la medesima unità produttiva per cui è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Secondo quanto previsto dalla circolare n. 84/1988 dell'Istituto previdenziale, il controllo sul limite delle 52 settimane nel biennio deve essere effettuato considerando la prima settimana oggetto di prestazione e, a ritroso, conteggiando le altre 103 settimane precedenti per individuare il biennio mobile composto da un totale di 104 settimane compresa la settimana oggetto di richiesta. Se in tale arco temporale saranno già state utilizzate le 52 settimane previste dalla normativa, non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto. Tale conteggio dovrà essere riproposto per ogni ulteriore settimana di cassa integrazione ordinaria richiesta.

L'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che, per la generalità delle imprese elencate dall'art. 10, lett. da a) a l)[1] del medesimo decreto, gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili[2] non rilevano nel computo delle 52 settimane nel biennio[3] (tale esclusione non opera invece ai fini della determinazione della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015).

In ogni caso, sempre secondo il portato dell'art. 12, comma 4, per le imprese di cui all'art. 10, lettere m), n) e o), del D.Lgs. n. 148/2015 - vale a dire le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione) - si computano nel limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile anche gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili.

L'art. 1 del D.L. n. 98/2023 interviene proprio su questo punto prevedendo che, per il secondo semestre 2023, la richiesta di CIGO per eventi legati a situazioni climatiche eccezionali viene esclusa dai limiti di durata massima stabilita dall'art. 12, commi 2 e 3, in deroga alla previsione generale di cui al successivo comma 4, anche per le richiamate imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o), del medesimo D.Lgs. n. 148/2015. In via ulteriore, le integrazioni salariali concesse a fronte delle suddette ragioni sono escluse dalla contribuzione addizionale di cui all'art. 5 del medesimo decreto.

La disposizione derogatoria non è rivolta unicamente alle straordinarie ondate di calore estive ma si estende a tutte le situazioni climatiche eccezionali che comportino l'accesso alla CIGO nel periodo intercorrente dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

Poiché la disposizione parla di situazioni climatiche di carattere "eccezionale" sembra riferirsi a eventi che presentino una intensità particolare – siano essi riferibili a pioggia, caldo e quant'altro – determinandosi così criticità sotto il profilo della valutazione. Sul punto, sarebbe opportuno un chiarimento da parte della prassi riguardo alla rilevanza qualitativo-quantitativa di detta "eccezionalità" in quanto i criteri per l'ammissibilità all'integrazione di un evento meteo sono già adeguatamente tratteggiati dalle interpretazioni dell'INPS[4] e dall'art. 6 del D.M. n. 95442/2016.

La CISOA per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica

L'art. 2 del D.L. n. 98/2023 si occupa invece di sostegno al reddito in ambito agricolo. La disposizione prevede che, sempre al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, ex art. 8 della legge n. 457/1972, per i casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.

I periodi di trattamento così concessi non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti al richiamato articolo 8.

L'art. 2, comma 3 del D.L. n. 98/2023 stabilisce infine che, in deroga all'art. 14 della legge n. 457/1972, il trattamento di CISOA previsto per gli eventi connessi con eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore di cui al comma 1 del medesimo decreto d'urgenza, venga concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed erogato direttamente dall'Istituto.

DLSulla conversione del Decreto Alluvioni e sull'ulteriore prassi dell'INPS

Vale infine la pena di annotare che, con la legge n. 100/2023, il Parlamento ha provveduto a convertire, con modificazioni, il D.L. n. 61/2023, con il quale il Governo aveva emanato disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in 91 comuni indicati nel relativo allegato 1) e rientranti nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, per i quali, a più riprese, è stato dichiarato lo stato di emergenza. L'INPS, con le circolari n. 53 e n. 54 dell'8 giugno 2023, aveva diramato le proprie istruzioni operative in merito alle integrazioni salariali concernenti rispettivamente i lavoratori subordinati e quelli autonomi, così come previste dagli artt. 7 e 8 del decreto d'urgenza.

In sede di conversione in legge, tali disposizioni sono state lievemente ritoccate sotto il profilo meramente grammaticale senza che ciò comporti modificazioni rilevanti di carattere sostanziale.

Da segnalare invece l'introduzione di un nuovo art. 7-bis, rubricato "Rinnovo o proroga deicontratti di lavoro subordinato a tempo determinato". Questa disposizione, in deroga all'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, stabilisce che, fino al 31 agosto 2023 - ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, seppure in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/2015 - i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei richiamati territori e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

Infine, sotto un diverso profilo, sovviene osservare che l'INPS è tornato sull'argomento del sostegno al reddito in conseguenza delle alluvioni di cui in argomento con il messaggio n. 2857/2023. Ad integrazione delle istruzioni fornite con la circolare n. 53/2023, l'Istituto ha chiarito che l'ammortizzatore compete anche nell'ambito della somministrazione di lavoro precisando che, allo scopo, rileva la sede in cui si svolge in termini effettivi l'attività aziendale oppure il luogo nel quale il lavoratore abbia la propria residenza o il proprio domicilio.

Da questo deriva che la concessione dell'ammortizzatore riguarda:

-i lavoratori somministrati presso aziende la cui sede operativa o produttiva si trova in un comune colpito dagli eventi alluvionali a nulla rilevando la sede dell'agenzia di somministrazione;

-i lavoratori somministrati residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in un comune alluvionato e che non abbiano potuto recarsi al lavoro in termini indipendenti dal luogo di lavoro.

Nessuna provvidenza compete invece per i dipendenti da eventuali agenzie di somministrazione con sede legale od operativa nei comuni colpiti ma che operano o vivono in territori non colpiti dagli eventi alluvionali.

Ai fini della presentazione della domanda relativa ai lavoratori somministrati, le Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato ".csv" con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023.

[1] a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970;

c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

i) imprese addette all'armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

[1] La caratteristica di "evento oggettivamente non evitabile" è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore (Cfr. INPS, circ. n. 197/2015).

[1] L'INPS ha tuttavia precisato che, per il carattere speciale di questa regola di conteggio relativa esclusivamente ai limiti di fruizione della CIGO, la stessa non può essere estesa alla valutazione del limite complessivo delle integrazioni salariali dei 24 mesi nel quinquennio mobile ex art. 4, D.Lgs. n. 148/2015.

[1] Si veda in materia la circolare n. 139/2016.
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