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La formazione in costanza di CIGS: un'opportunità a doppio taglio

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Con il presente lavoro analizzeremo brevemente l'origine della disposizione normativa che ha affidato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'onere di definire le modalità di attuazione della formazione in costanza di CIGS ed il relativo impianto sanzionatorio in caso di inosservanza delle stesse. Dopodiché, si procederà ad una analisi dettagliata dei relativi Decreti Ministeriali del 2 agosto 2022 per comprendere se l'onere formativo ope-legis sia in ogni caso dovuto.

La cornice normativa

Con la legge n. 234 del 30 dicembre 20211, d'ora in poi Legge di Bilancio 2022, il legislatore ha apportato modifiche significative alle disposizioni inerenti alla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, residenti nel c.d. T.U. sugli ammortizzatori sociali2. Gli interventi che ci occupano, in tema di formazione dei lavoratori in costanza di cassa integrazione, sono stati varati per mano dei commi 197 e 202 dell'art. 1 della richiamata Legge di Bilancio.

Con il comma 197 è stato abrogato il comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 il quale prevedeva che "i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui" all'art. 223 del D.Lgs. 150/20154 - anch'esso abrogato5 con effetto dal 1° gennaio 2022 – che imponeva al lavoratore la sottoscrizione, presso i centri per l'impiego territorialmente competenti, del c.d. patto di servizio con il quale esprimeva la propria diponibilità, obbligandosi, per quanto di nostro interesse, alla "partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione"6. In precedenza, l'impianto sanzionatorio era regolamentato dal comma 2, del richiamato art. 22.

Con il comma 202 il Legislatore, dopo l'art. 25-bis - in seno al capo III del titolo I del D.Lgs. n. 148/2015 – ha aggiunto l'art. 25-ter, rubricato "Condizionalità e formazione", con il quale sono state contestualmente reintrodotte nell'ordinamento giuridico le modalità di erogazione della formazione in costanza di CIGS e il relativo impianto sanzionatorio.

Articolo completo su Euroconference

RIFERIMENTI
1 G.U. Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 49.
2 D.lgs. n. 148/2015.
3 Rubricato: "Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro"
4 Adottato in attuazione dell'articolo 1, c. 3, L. n. 183/2014.
5 Art. 1, c. 203, Legge di Bilancio per l'anno 2022.
6 Art. 20, c. 3, lett. b), D.Lgs. n. 148/2015.
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