FIS E FONDI DI SOLIDARIETA': DURATA SETTIMANALE RAPPORTATA AI GIORNI DI EFFETTIVO UTILIZZO
Con il messaggio 28 dicembre 2022, n. 4653, l'INPS ha esteso anche al Fondo di Integrazione Salariale e ai Fondi di solidarietà bilaterali - di cui agli artt. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 - quanto già precisato, con la circolare n. 58/2009, in materia di durata per la cassa integrazione guadagni ordinaria ovvero che i limiti massimi d'integrazione del salario possano essere computati avuto riguardo non ad un'intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione o riduzione del lavoro.
Con tale atto di prassi sono state altresì fornite le indicazioni in merito alle nuove modalità di allegazione del file in formato ".csv" contenente la lista dei beneficiari a corredo della domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai richiamati Fondi di solidarietà.
Sull'uniformazione dei criteri di computo
la decisione dell'Istituto di conformare alla modalità di computo di durata della CIGO anche quelle del Fondo di Integrazione Salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali, compreso il Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui agli artt. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, certamente sollecitata dagli operatori professionali, è da accogliere con favore. Ne rimarrebbero esclusi unicamente i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del medesimo Decreto legislativo.
In particolare, l'Ente previdenziale ha evidenziato che la fattispecie è da collocare nell'ambito di una serie di interventi favoriti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con il quale sono stati definiti alcuni progetti volti a realizzare una "Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali" denominata OMNIA IS. Tra questi progetti, se ne individua uno recante lo scopo di realizzare un nuovo modulo di istruttoria valido per tutte le integrazioni salariali, che si avvale di alcuni servizi comuni a tutte le prestazioni nell'ottica di una standardizzazione delle procedure e dell'uniformità di gestione delle medesime.
L'INPS, con la circolare n. 58/2009, muovendo dai presupposti di durata legale dell'integrazione salariale, prendendo atto della necessità "di un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di consentire alle imprese il superamento dell' attuale periodo di crisi modulando l'utilizzo della forza lavoro in relazione all' andamento dei mercati nazionale ed internazionale" ha consentito che i limiti massimi d'integrazione del salario possano essere computati avuto riguardo non ad un'intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro, considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta. Pertanto, il computo della settimana di CIGO deve essere effettuato tenuto conto del numero di giorni di effettivo utilizzo dell'ammortizzatore diviso per 5 o per 6 a seconda che in azienda sia utilizzata la settimana corta (lunedì - venerdì) o lunga (lunedì - sabato).
Secondo questa interpretazione pertanto, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi di un'azienda che operi con orario di lavoro su 5 giorni settimanali, ove fosse invocato l'ammortizzatore un solo giorno per ciascuna di 5 settimane, si computerebbe una sola settimana di utilizzo.
Più in dettaglio, per quanto espresso, l'Istituto ricorda che il conteggio del residuo ancora utilizzabile si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in trattamento di assegno di integrazione salariale, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza presso l'UP interessata. Ai fini del calcolo delle settimane autorizzate, i giorni indicati sono da considerarsi come un'unità, indipendentemente dalle ore di trattamento invocate, tenendo conto anche delle frazioni di settimane richieste dal datore di lavoro. Pertanto, il numero di giorni di prestazione è diviso per 7. Per ottenere un calcolo corretto delle settimane fruite, il file consente di dichiarare l'articolazione dell'orario settimanale effettuato nell'unità produttiva interessata, precisando se su 5, 6 o 7 giornate.
Vi è peraltro da ricordare che, già in precedenza, l'Istituto, con il messaggio 15 gennaio 2003, n. 47, aveva precisato che, ai fini del calcolo della durata massima, debbano essere computate solo le settimane di effettivo godimento della cassa integrazione ordinaria e non anche quelle che siano state interamente lavorate pur essendo incluse in un periodo autorizzato.
Con il messaggio n. 4653/2022, l'INPS ha quindi affermato che il richiamato criterio è applicabile, a prescindere dalla causale invocata, anche all'assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà e dal FIS, sul presupposto che a quest'ultimo si applica la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ove compatibile.
Vi è tuttavia da osservare che la circolare n. 58/2009 riguarda unicamente la cassa integrazione guadagni ordinaria. Come è noto, l'assegno di integrazione salariale nell'ambito del FIS - per quanto concerne i datori di lavoro non destinatari della cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente - permette l'applicazione sia delle causali ordinarie che straordinarie. Queste ultime sono peraltro anche di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali. Sarebbe quindi opportuno che l'Istituto, a scanso di ogni equivoco, specificasse se l'applicazione della richiamata circolare del 2009 sia da intendersi estesa anche alle causali straordinarie così come sembra intendersi dall'interpretazione letterale del messaggio n. 4653/2022.
In ogni caso, sulla base di quanto espresso dall'INPS, nella circostanza in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare una nuova domanda di assegno di integrazione salariale, può inviare mediante il servizio "Comunicazione bidirezionale" un file – allegato al messaggio in commento unitamente alle relative istruzioni operative - che consenta al datore di lavoro di dichiarare, per ogni unità produttiva, l'esatto numero di giornate di trattamento effettivamente fruite in relazione alle autorizzazioni riferite all'unità produttiva (UP) per la quale intende presentare domanda.
In considerazione di quanto precede, al fine di consentire il corretto calcolo delle settimane spettanti in relazione a domande già inviate, secondo il messaggio n. 4653/2022, la trasmissione del file dovrà essere effettuata con la massima tempestività e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo atto di prassi, vale a dire entro il 27 gennaio 2023.
Ove i soggetti datoriali non provvedano a trasmettere il richiamato file, l'Istituto continuerà a considerare il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.
L'INPS ricorda che il file del fruito costituisce una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermi restando i controlli sulle dichiarazioni previsti dalla legge, che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva.
Sotto il profilo operativo, l'Ente previdenziale precisa che, al fine di una corretta trasmissione tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale", è necessario esportare il file correttamente compilato in formato ".csv" e, successivamente, inserire quest'ultimo in una cartella con estensione ".zip".
Il file del fruito in formato ".csv" deve essere prodotto esclusivamente per le autorizzazioni per le quali il datore di lavoro ha completato l'invio dei flussi. In tale logica, si applica quindi alle autorizzazioni sia a conguaglio che a pagamento diretto, effettuate tramite SR41 o tramite flusso UNI41, in attesa che venga implementata la procedura che consentirà di recuperare automaticamente i dati dai flussi Uniemens e dai flussi trasmessi con UNI41. A valle di tali implementazioni, pertanto, il file del fruito in formato ".csv", come sopra specificato, verrà utilizzato, in via ordinaria, soltanto per le autorizzazioni con pagamento diretto effettuato tramite SR41. Il messaggio precisa che i dati del fruito che verranno trasmessi saranno utilizzati per tutte le autorizzazioni successive che rientrano nel biennio mobile di riferimento e, in via ulteriore, evidenzia che i dati inseriti nel file ".csv" una volta acquisiti in procedura non potranno più essere modificati. Diviene quindi estrememante importante che i singoli soggetti datoriali prestino una particolare attenzione alla compilazione del file ".csv" secondo le indicazioni fornite nel manuale.
Sul nuovo formato del file ".csv" per la domanda di assegno di integrazione salariale
Il messaggio n. 4653/2022 prosegue poi specificando che, a seguito dell'aggiornamento delle procedure informatiche, le informazioni utili ai fini della verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015, riguardante un 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, sono recuperate dai dati forniti con i flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di trattamento salariale richiesto.
Ne consegue che, in funzione del nuovo processo automatizzato, non risulta più necessario specificare tali dati nel modello ".csv" accluso alla domanda di assegno di integrazione salariale. All'istanza deve quindi essere allegato un nuovo file ".csv" semplificato, contenente solo la lista dei codici fiscali dei beneficiari con la relativa qualifica, come da allegato tecnico n. 3 all'atto di prassi.
L'INPS ha specificato tuttavia che, fino alla data del 28 febbraio 2023, i datori di lavoro potranno allegare alla domanda di assegno di integrazione salariale, in alternativa al formato semplificato, il file ".csv" nel formato conforme all'allegato n. 3 alla circolare n. 197/2015. Tale soluzione non sarà più ammessa a decorrere dal 1° marzo 2023.
L'Istituto ha infine precisato che, nel solo caso in cui dall'istruttoria risulti superato il limite di 1/3 delle ore lavorabili, relativo all'unità produttiva per la quale è stato chiesto l'assegno di integrazione salariale, le Sedi dovranno verificare che risultino inviati o completati i dati nel flusso Uniemens dei 6 mesi precedenti la domanda.
Nell'ipotesi di mancanza o incompletezza dei flussi che non consentano all'Istituto la concessione di tutte le ore richieste, il datore di lavoro potrà regolarizzare le posizioni e trasmettere i flussi mancanti.
Le Sedi territoriali, per ragioni di celerità operativa, potranno richiedere al datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 11 del D.M. n. 95442/2016, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni, il file ".csv" nel formato conforme all'allegato n. 3 alla circolare n. 197/2015.
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