La responsabilità solidale del committente si estende all’indennità di trasferta
La Corte d'Appello di Bologna, con la recente sentenza n. 500/2022, confermando il giudizio di primo grado, ha considerato le indennità riconosciute al lavoratore – compresa quella attribuita per la trasferta – incluse nelle retribuzioni per le quali il committente è tenuto a rispondere solidalmente con il datore di lavoro nell'ambito del contratto di appalto ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. n. 276/2003.
di Lorenzo Gracci – consulente del lavoro – Marrucci & Partners
L'oggetto del contenzioso
La vicenda oggetto della sentenza riguarda un lavoratore inquadrato quale autista di livello 4S (CCNL merci e logistica) impiegato dal proprio datore di lavoro nell'ambito di un contratto di appalto finalizzato al servizio di trasporto e montaggio di mobili per conto dell'appaltatore. L'attività del dipendente si concretizzava nel consegnare la merce in un territorio a cavallo di due regioni partendo dal magazzino – contrattualmente qualificato quale sede di lavoro – svolgendo le mansioni di carico e scarico della predetta merce, del trasporto fino al domicilio del cliente, di montaggio dei mobili e arredi del committente secondo le relative schede tecniche, nonché della riscossione del corrispettivo con responsabilità di eventuali ammanchi.
Il lavoratore, oltre a lamentare differenze retributive derivanti sia da un inquadramento inferiore a quello previsto per le mansioni effettivamente svolte sia per lo svolgimento sistematico di lavoro straordinario mai retribuito, richiedeva il riconoscimento dell'indennità di cassa, attribuita dal CCNL a favore dei lavoratori adibiti normalmente al maneggio di denaro, e dell'indennità di trasferta in misura ampiamente superiore a quella retribuita dal datore di lavoro.
Le predette differenze retributive erano state avanzate direttamente nei confronti del committente dell'appalto, tenuto a rispondervi in solido ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, il quale prevede che....
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