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Elevazione dell’indennità di congedo parentale: secondo round

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La recente modifica dell'articolo 34, D.Lgs. n. 151/2001, operato per mano della Legge di Bilancio per l'anno 2024, ha innalzato – per un ulteriore mese rispetto alla previsione della Legge di Bilancio per l'anno 2023 - l'indennità di congedo parentale, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino, dal 30% al 60%. La stessa, per il solo anno 2024, è stata elevata all'80%. L'INPS, con propria circolare n. 57/2024, ha compiuto una ricognizione operativa per la gestione del congedo parentale in argomento che andremo ad analizzare nel dettaglio.

dall'Autore Michele Carli

L'ambito normativo

L'attuale formulazione dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che 

"Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore …1".

Con il richiamato comma 2 è stato previsto che nel caso in cui il padre fruisca di un periodo di congedo, anche frazionato, di durata superiore a tre mesi il limite complessivo dei congedi parentali viene elevato da dieci ad undici mesi.

L'articolo 34, comma 1, del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità2, nella formulazione antecedente al primo innalzamento del congedo parentale, operata dalla Legge di Bilancio per l'anno 20233, prevedeva che: 

"Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle  lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi".

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1  Il proseguo della lettera c) è il seguente: "…ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS."
2  D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001.
3  Legge n. 197 del 29 dicembre 2022.
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