By Michele Carli on Thursday, 06 June 2024
Category: Gestione del lavoro

Elevazione dell’indennità di congedo parentale: secondo round

La recente modifica dell'articolo 34, D.Lgs. n. 151/2001, operato per mano della Legge di Bilancio per l'anno 2024, ha innalzato – per un ulteriore mese rispetto alla previsione della Legge di Bilancio per l'anno 2023 - l'indennità di congedo parentale, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino, dal 30% al 60%. La stessa, per il solo anno 2024, è stata elevata all'80%. L'INPS, con propria circolare n. 57/2024, ha compiuto una ricognizione operativa per la gestione del congedo parentale in argomento che andremo ad analizzare nel dettaglio.

dall'Autore Michele Carli

L'ambito normativo

​L'attuale formulazione dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che 

"Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore …1".

Con il richiamato comma 2 è stato previsto che nel caso in cui il padre fruisca di un periodo di congedo, anche frazionato, di durata superiore a tre mesi il limite complessivo dei congedi parentali viene elevato da dieci ad undici mesi.

L'articolo 34, comma 1, del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità2, nella formulazione antecedente al primo innalzamento del congedo parentale, operata dalla Legge di Bilancio per l'anno 20233, prevedeva che: 

"Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle  lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi".

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1  Il proseguo della lettera c) è il seguente: "…ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS." ​
2  D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001.​
3  Legge n. 197 del 29 dicembre 2022.​