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La consultazione sindacale nei trasferimenti d’azienda: la procedura ex articolo 47

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Con il presente elaborato si esamineranno le disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori nei trasferimenti d'azienda. Preliminarmente verranno osservate quelle residenti nell'articolo 2112 c.c., dopodiché si vaglierà la procedura imposta dall'articolo 47 in caso di trasferimento d'azienda con organico superiore a 15 unità. In conclusione, ci soffermeremo sulle possibili deroghe adottabili nei trasferimenti di imprese sottoposte ad operazioni straordinarie.

dall'Autore Michele Carli

 Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

Il Legislatore, nel regolamentare le conseguenze sui rapporti di lavoro a seguito del mutamento della titolarità di "un'attività economica organizzata", ha attribuito all'articolo 2112 c.c. un carattere c.d. imperativo. In primo luogo, con il comma 1 viene disposto che "il rapporto di lavoro continua con il cessionario". Viene inoltre previsto un mutamento automatico della titolarità del rapporto - senza lasciare spazio ad una diversa volontà delle parti, ivi compresa quella del lavoratore che non può opporsi al trasferimento – con il mantenimento in capo al cessionario dei diritti che il lavoratore vantava nei confronti del cedente. La norma1 stabilisce altresì che il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per i crediti che il lavoratore vantava al momento del trasferimento.

È fatta salva la facoltà del lavoratore, mediante le procedure ex articoli 4102 e 4113 c.p.c., di liberare il cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario sarà tenuto4 "ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti5 da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario". Il datore di lavoro potrà comunque esercitare il recesso6 ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, fermo restando che il trasferimento d'azienda di per sé non può configurare motivo di licenziamento.

Nel caso in cui le condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda il lavoratore potrà rassegnare le proprie dimissioni c.d. per giusta causa – ex comma 1, articolo 2119 c.c. – con diritto all'erogazione dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso e conseguente possibilità, ove ne ricorrano i requisiti di legge, di accesso alla NASpI.

1 Comma 2, articolo 2112 c.c..
2 Rubricato: "Tentativo di conciliazione".
3 Rubricato: "Processo verbale di conciliazione".
4 Comma 3, articolo 2112 c.c..
5 È bene ricordare che l'effetto della sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
6 Comma 4, articolo 2112 c.c..

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