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Ammortizzatori: l'Inps spiega la modifica delle aliquote e la regolarizzazione

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L'INPS ha fornito precisazioni sull'ambito di applicazione delle modificazioni intervenute in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro in seguito alla recente Riforma e al conseguente impatto sull'entita delle aliquote contributive, emanando istruzioni operative anche in materia di regolarizzazione dei periodi pregressi.

Con una circolare molto corposa, rubricata con il n. 76, emessa il 30 giugno 2022, e con il messaggio n. 2637, rilasciato il successivo 1° luglio 2022, par- zialmente modificativo del richia- mato atto di prassi, l'INPS ha fornito le proprie precisazioni in merito all'ambito di applicazione e ai connessi profili di natura con- tributiva (a valere dal 1° gennaio 2022) della Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rap- porto di lavoro di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, introdotta dalla legge 30 di- cembre 2021, n. 234, recante disposizioni in mate- ria di «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

Nell'ambito della prassi in commento, assume un particolare rilievo l'aspetto riferito al versa- mento della contribuzione corrente e alla regolarizzazione dei periodi pregressi, aspetto sul quale quanto inizialmente stabilito dalla circolare n. 76/2022 è stato modificato dal successivo messaggio n. 2637/2022 con cui l'Istituto ha concesso un periodo più ampio ai datori di lavoro per adempiere. Con il presente contributo si evidenziano alcuni tra i principali aspetti della prassi richiamata, rinviando agli specifici paragrafi per quanto qui non annotato"! La contribuzione per gli apprendisti e per i lavoratori a domicilio 

L'Istituto ricorda che, sotto il profilo soggettivo, L'Inps ha fornito precisazioni sull'ambito di applicazione delle modificazioni intervenute in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro in seguito alla recente Riforma e al conseguente impatto sull'entità delle aliquote contributive, emanando istruzioni operative anche in materia di regolarizzazione dei periodi pregressi con la Riforma le tutele di sostegno al reddito sono state estese anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certi- ficato di specializzazione tecnica e superiore, e con contratto di alta formazione e ricerca oltre che ai la- voratori a domicilio.

Ne deriva che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in considerazione del relati- vo inquadramento previdenziale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. n. 148/2015, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e i lavoratori a domicilio che ne sono destinatari. Rimangono esclusi dalle tutele esclusivamente i di- rigenti che, tuttavia, potranno essere destinatari delle prestazioni dei Fondi di solidarietà e dei connessi obblighi contributivi soltanto se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi degli stessi secondo la previsione di cui all'art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015. 

I benefici contributivi, previsti in favore dei datori di lavoro per il mantenimento in servizio degli apprendisti, continuano ovviamente a permanere per un anno a decorrere dal termine del periodo di apprendistato". Sull'individuazione della platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali Con l'introduzione dell'art. 2-bis all'interno del corpus normativo del D.Lgs. n. 148/2015 è stato uniformato il criterio di computo dei lavoratori ai fini dell'accesso alle varie provvidenze. 

Sono quindi da comprendersi nel calcolo della forza aziendale tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Come già stabilito dall'INPS con le circolari n. 176/2016 e n. 9/2017, per i datori di lavoro che opera- no con più posizioni contributive, escluse - per attività o dimensione - dai trattamenti di sostegno al red- dito in costanza di lavoro, il calcolo della media occupazionale si effettua computando tutti i lavoratori de- nunciati su più matricole. 

L'Istituto ha precisato che, qualora il medesimo datore di lavoro (identificato tramite il codice fiscale) operi con più posizioni contributive, le quali, in ragione del diverso inquadra- mento, comportino l'accesso a tutele salariali differenziate tra CIGO e FIS, ai fini della determinazione del requisito dimensionale per la CIGS di cui all'arti- colo 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, il computo della media occupazionale deve essere effettuato considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo soggetto datoriale. 

La circolare n. 76/2022 evidenzia tuttavia che tali modalità di computo si applicano considerando i soli lavoratori di un medesimo datore di lavoro esposti sulle sole matricole rientranti nell'ambito di applica- zione delle integrazioni salariali (CIGO — FIS). Pertanto, ai fini del conteggio, non devono essere considerati i lavoratori delle matricole appartenenti a settori che comportano l'accesso ai Fondi di solida- rietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del mede- simo D.Lgs. n. 148/2015.

Al contrario, devono essere conteggiati i lavoratori che risultano dipendenti da datori di lavoro che ope- rano nei settori coperti dai citati Fondi, ma che occu- pano un numero di lavoratori inferiore a quello stabi- lito dai decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, essendo infatti attratti al FIS all'interno del periodo transitorio stabilito dall'ar- ticolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 148/2015. Sul contratto di rete e sulla codatorialità La circolare n. 76/2022 si è soffermata anche sugli aspetti contributivi relativi alla fattispecie della codatorialità nell'ambito del contratto di rete®!.

L'INPS ricorda che gli aspetti connessi agli obblighi comunicativi e contributivi che sussistono in capo al datore di lavoro al ricorrere della suddetta fattispecie sono stati disciplinati con il D.M. 29 ottobre 2021, n. 205, entrato in vigore il 23 febbraio 2022. Per quanto qui d'interesse, la richiamata fonte secondaria, prevede che le imprese aderenti a un contratto di rete devono effettuare le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rap- porti di lavoro in regime di codatorialità tramite un soggetto individuato, nell'ambito dello stesso contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni di legge. 

In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, in tale comunicazione deve es- sere indicato il datore di lavoro al quale imputare, sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore. Tenuto conto di quanto indicato, la circolare n. 76/2022 ha stabilito che ai fini del computo dei sud- detti lavoratori per la determinazione della forza aziendale:

1) i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, sono imputati e conteggiati esclusiva- mente in capo all'impresa di provenienza, a prescindere dall'effettivo utilizzo; 

2) in caso di nuova assunzione di lavoratori da uti- lizzare in codatorialità, gli stessi sono imputati e con- teggiati in capo all'impresa individuata, ai fini dell'in- quadramento previdenziale e assicurativo, nella relativa comunicazione del soggetto incaricato dalla rete, a prescindere dall'effettivo utilizzo;

3) i lavoratori in distacco ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003 nell'ambito di un contratto di rete sono computati, secondo la regola generale, in capo al datore di lavoro distaccante. 

Sulle integrazioni salariali ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS) La Riforma ha impattato in maniera minima sulla CIGO" atteso che i relativi obblighi contributivi rimangono regolamentati dagli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 148/2015, secondo le aliquote contributive ivi previste che ora si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio. 

L'Istituto ha precisato che, dal 1° gennaio 2022, è dovuta la contribuzione per la CIGO per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, dipendenti da datori di lavoro che rientrano nell'ambito di applica- zione dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, a cui non si applica l'articolo 25-bis5 del medesimo decreto. Rimangono escluse dall'ambito di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015, le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, ossia le aziende industriali a capitale interamente pubblico. 

Sotto un diverso profilo, la Riforma ha inciso in maniera sostanziale sul perimetro di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CI- GS) che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, trova applicazione per: a) i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15° dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015; b) le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 149/2013, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati.

L'Istituto ha evidenziato che la CIGS, a decorrere dal 1° gennaio 2022, trova applicazione anche per i datori di lavoro titolari di farmacie (C.S.C. 7.02.05, anche se a capitale interamente pubblico) che ab- biano occupato mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che - non essendo desti- natari dei trattamenti ordinari di integrazione sala- riale di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo — sono soggetti alla disciplina del FIS" cui è possibile richiedere l'Assegno di integrazione sala- riale esclusivamente con riferimento a causali ordi- narie. 

La CIGS non si applica invece: >» ai datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/20155; >» alle aziende industriali a capitale interamente pubblico; >» alle aziende dello spettacolo inquadrate con C.S.C. 1.12.10 (contraddistinte dal C.A. "1D"), con C.S.C. 1.18.08, 1.18.09, 1.18.10, 7.07.09; > alle imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, alle imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi n. 628/1952 e n. 1054/1960 o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; >» agli esercenti la piccola pesca e alle imprese per la pesca industriale; >» alle imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; >» alle cooperative, ai gruppi, alle compagnie e caro- vane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili. La contribuzione dovuta per la CIGS da parte dei sog- getti datoriali attratti al relativo campo di applicazione è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore. La legge di Bilancio 2022 ha, infatti, confermato l'aliquota contributiva già prevista dall'art. 23 del D.Lgs. n. 148/2015. Tenuto conto della previsione di cui all'art. 1, com- ma 220, della legge n. 234/2021, per il solo anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell'imponibile contributivo". 

Sul Fondo di Integrazione Salariale (FIS) Con effetto dal 1° gennaio 2022, il FIS è destinato al sostegno reddituale dei lavoratori dipendenti da da- tori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non rientrano nel campo di applicazione della CI- GO e dei Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali al- ternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

I richiamati soggetti rientrano nella sfera di applicazione del FIS, anche in relazione all'obbligo contributivo specifico, a prescindere dal requisito dimensionale di più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, il cui raggiungimento fa sorgere, contestualmente, l'obbligo di versamento del contributo di finanziamento della CIGS. La circolare n. 76/2022 precisa inoltre che, dal 1° gennaio 2022, sono assoggettati alla disciplina del FIS medesimo e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva: >» a prescindere dal requisito dimensionale, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici destinatari delle integrazioni salariali straordinarie (soggetti datoriali per i quali è riconosciuto l'assegno di integrazione salariale esclusivamente per causali ordinarie essendo tutti rientranti nella CIGS); >» i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, già costituiti al 31 dicembre 2021 e che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi (fino alla data di adeguamento dei medesimi decreti istitutivi o alla data in cui siano raggiunti i requisiti dimensionali)?" >» i soggetti datoriali di cui all'articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 869/1947 (in quanto escluse da CI- GO e CIGS) ove i lavoratori non siano destinatari delle tutele previste da un Fondo di solidarietà bi- laterale di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.

Le modifiche intervenute in seno all'art. 29, comma 8, per mano della legge n. 234/2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022, hanno ridisegnato l'entità della contribuzione dovuta al FIS prevedendo un'aliquota ordina- ria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, pari: >» allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 di- pendenti; >» allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 di- pendenti. Le verifica del numero dei dipendenti dovrà essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre di riferimento. Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 219, della legge n. 234/2021 la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, limitatamente al solo anno 2022 (periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022), è articolata come segue!"

> per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell'imponibile contributivo (ali- quota ordinaria dello 0,50%, cui si sottrae la riduzione dello 0,35%); > per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da più di 5 a 15 di- pendenti è pari allo 0,55% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,25%); >» per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell'imponibile contributivo (ali- quota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,11%); > per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,56%). 

Sugli aspetti operativi di carattere contributivo Con il messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022, sono state modificate le istruzioni operative, offerte inizialmente con la circolare n. 76/2022, relative alla compila- zione dei flussi UniEmens e ai connessi adempimenti contributivi, sia con riferimento ai periodi correnti che alla regolarizzazione di quelli pregressi, concedendo così un maggior termine ai datori di lavoro per gli adeguamenti necessari. 

Nel rinviare al richiamato messaggio per i dettagli tecnici e per la codifica correlata, si osserva che, per quanto concerne i periodi correnti, la procedura di calcolo dell'INPS, per consentire il corretto carico contributivo in base alle nuove disposizioni, è adeguata a decorrere dal periodo di competenza di luglio 2022. 

La regolarizzazione di quanto dovuto per le mensilità pregresse, intercorrenti dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022, con riferimento ai singoli istituti potrà essere invece effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei periodi di luglio, agosto e settembre 2022.

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