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Ammortizzatori Sostegni-ter: riapertura dei termini per le domande e rimedi per la fase sindacale

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L'Inps ha fornito indicazioni sul nuovo termine per la presentazione delle domande per gli ammortizzatori relativi ai settori ancora colpiti dalla pandemia, sul corretto espletamento della fase sindacale e sulle modifiche delle aliquote contributive legate alla riforma

L'INPS, attraverso il messaggio 8 febbraio 2022, n. 606, ha provveduto a riaprire i termini per la presentazione delle domande per il ricorso agli ammortizzatori sociali di cui all'art. 7 del D.L. n. 4/2022 e ha fornito indicazioni utili, per quanto possibile, al superamento della fase sindacale richiamando il messaggio n. 3777/2019. In via ulteriore, con il successivo messaggio 9 febbraio 2022, n. 637, ha spiegato le ricadute di carattere contributivo che si sono registrate a seguito della riforma del D.Lgs. n. 148/2015. 

Il sostegno al reddito nei settori ancora colpiti dalla pandemia 

Come è ormai noto, l'art. 7 del D.L. 27 gennaio 20221 , n. 4, con esclusivo riferimento a determinati settori individuati nell'allegato della stessa disposizione d'urgenza, ha previsto l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del D. Lgs. n. 148/2015, per i datori che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa. 

Mentre molti soggetti datoriali attendevano la proroga delle misure a carattere pandemico, la scelta governativa è stata quella dell'utilizzo degli strumenti ordinari seppure con l'opzione agevolata dell'esonero dalla contribuzione addizionale per i settori del turismo, della ristorazione, dei parchi di divertimento e di quelli tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative e di altri ambiti particolari e, al loro interno, di determinate attività, che continuano a risentire degli effetti delle criticità determinate dalla pandemia ancora in corso a causa del virus Covid-19. 

Con la circolare n. 18/2022, l'INPS ha avuto modo di osservare che i richiamati ammortizzatori rientrano nell'ambito della normativa di tipo generale - e non di quella emergenziale - con l'unica deroga ammessa del mancato obbligo, per i datori di lavoro richiedenti, del versamento del contributo addizionale di cui agli artt. 5 (trattamenti di cassa integrazione) e 29, comma 8, del D.Lgs. n. 148/2015 (assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale), nonché di quello previsto, per l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale, dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali. 

Da tale impostazione deriva il permanere di tutte le altre regole che governano l'accesso alle misure quali, tra gli altri, l'incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e analitici dei trattamenti, il rispetto della tempistica per l'invio delle domande di accesso, l'anzianità minima, pari a 30 giorni di lavoro effettivo, che i lavoratori devono possedere presso l'unità produttiva coinvolta, l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali nonché l'obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione. 

L'aspetto sicuramente più complesso, per ricorrere al sostegno al reddito in costanza di lavoro dall'inizio dell'anno 2022, in considerazione dell'utilizzo degli strumenti ordinariamente previsti dal D.Lgs. n. 148/2015, attiene all'espletamento della fase sindacale in termini preventivi rispetto all'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario lavorativo. 

Come abbiamo più volte osservato, il corretto superamento della fase sindacale assume rilevanza procedimentale, tanto che, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015, il mancato adempimento inibisce la concessione dell'ammortizzatore poiché "all'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo". 

Sulla procedura di informazione e consultazione sindacale

La procedura di "informazione e consultazione sindacale", come si rileva dalla sua rubrica, è analiticamente dettata dall'art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015 il quale, seppure in maniera non del tutto identica, rievoca quanto già a suo tempo previsto dall'art. 5 della legge. n. 164/1975. Sul presupposto dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, nei casi connessi ad eventi non qualificabili come "oggettivamente non evitabili", inerenti a "sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati".

Per quanto previsto al successivo comma 2, "a tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa". Come si può agevolmente osservare dal testo normativo, il soggetto datoriale è tenuto unicamente ad effettuare una comunicazione preventiva che assume il carattere di mera informazione.

A contrario, l'obbligo del confronto negoziale discende unicamente dalla sollecitazione di una delle parti. Ciò significa che, in caso d'inerzia di entrambe le parti, la comunicazione iniziale esaurisce l'obbligo procedurale. Detta comunicazione costituisce il punto di partenza della fase sindacale e deve essere inviata sia al sindacato interno che a quello esterno. In particolare, ne sono destinatarie le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, e comunque le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Si tratta quindi di una preliminare forma di controllo sulla facoltà datoriale di accesso agli ammortizzatori sociali che il legislatore ha affidato ai sindacati, i quali potranno ovviamente dar conto ai propri iscritti della decisione senza che il relativo diniego alla sottoscrizione dell'accordo pregiudichi il buon fine della domanda. 

Oggetto della comunicazione iniziale sono: 

  • 1. le cause della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro; 
  • 2. l'entità della riduzione;
  • 3. la durata prevedibile della sospensione o della riduzione; 
  • 4. il numero dei lavoratori coinvolti. 

L'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, così come in precedenza2 , ha delimitato temporalmente la durata della procedura che deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione iniziale, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

Poiché l'apparato normativo stabilisce un termine massimo di durata della procedura sindacale senza prevedere un diverso limite temporale entro cui una delle parti debba richiedere l'esame congiunto (in seguito alla riforma ammesso anche in via telematica), il soggetto datoriale, una volta inviata la lettera di apertura del procedimento, deve attenderne l'esaurimento con lo spirare dei termini (ut-supra) prima di dar luogo alla contrazione dell'orario.

Un diverso comportamento potrebbe assumere la rilevanza di condotta antisindacale, rilevando peraltro come vizio procedurale tale da inibire l'autorizzazione da parte dell'INPS. Questo impone che la comunicazione al sindacato debba essere effettuata almeno 25 giorni prima (10 per le imprese fino a 50 dipendenti) rispetto alla data iniziale di effettivo ricorso all'ammortizzatore. 

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