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Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni

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A seguito della nomina del Comitato Amministrativo - avvenuta con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – il Fondo è diventato pienamente operativo. Con il presente elaborato si procederà ad una breve ricognizione giuridica - che aiuterà, da un lato, a comprenderne la genesi e, dall'altro, a collocare le relative provvidenze nel panorama degli ammortizzatori sociali nazionali – per poi procedere all'analisi delle prestazioni e delle procedure.

dall'Autore Michele Carli

Il contesto giuridico

Con l'articolo 1, comma 204, lettera a) della legge n. 234/2021 è stato inserito, in seno all'articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015 – con effetto dal 1° gennaio 2022 - il comma 1-bis il quale prevede che "fatti salvi i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti a quella data che dovranno comunque adeguarsi ai sensi dell'art. 30, comma 1-bis, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 10, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie così come regolate dalle disposizioni di cui al Titolo I". Con la successiva lettera c) - del richiamato articolo 1, comma 204 - il Legislatore ha inoltre apportato modifiche al comma 9, del citato articolo 26, con il fine di adeguare la precedente formulazione alle novità introdotte dal comma 1-bis. Il comma 9 prevede infatti che i Fondi di Solidarietà Bilaterale - per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 - comprendono anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Inoltre, con il successivo comma 10, è stata disposta la possibilità di istituire Fondi di solidarietà bilaterali – per perseguire le finalità del comma 91 – anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza già rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I, del D.Lgs. n. 148/2015.

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1 Ovvero: "a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea; c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni".
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