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Fis: fase sindacale e pagamento diretto semplificati nel primo trimestre 2022

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Il Dicastero del lavoro e l'Inps hanno emanato le proprie indicazioni in merito a talune semplificazioni procedurali relative all'informazione e consultazione sindacale, al pagamento diretto delle prestazioni di sostegno al reddito in costanza di lavoro e alla fase istruttoria nell'ambito del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali

Con la circolare 16 febbraio 2022, n. 3, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tenuto anche conto dell'allargamento della platea dei beneficiari del Fondo di integrazione salariale (FIS), ha precisato che, limitatamente alla fase transitoria, individuata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, alcuni adempimenti riferiti alla fase dell'informazione e consultazione sindacale oltre che alla richiesta di pagamento diretto delle provvidenze sono soggetti a semplificazioni procedimentali che interessano anche i requisiti di accesso. L'atto di prassi è stato emanato anche sul presupposto di diversi quesiti presentati al Dicastero Lavoro in ordine alla possibilità di prevedere semplificazioni procedurali per la presentazione all'INPS dell'istanza di accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale, una volta acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo di cui a prot. n. 29.0001397 del 15 febbraio 2022. 

Alla prassi ministeriale ha fatto immediatamente eco l'INPS che, con il messaggio 17 febbraio 2022, n. 802, ha dettato ulteriori ragguagli sotto il profilo procedimentale, anche per quanto concerne la fase istruttoria. Sulla semplificazione della fase sindacale Come abbiamo potuto osservare dall'analisi delle modificazioni apportate all'art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015, per mano dell'articolo 1, comma 207, della legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, ovvero della cassa integrazione guadagni ordinaria, e non destina-tari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo. 

La novella, nel più ampio quadro dell'universalismo differenziato, allarga quindi la platea dei soggetti tutelati dal FIS il quale - fermo restando la sua natura residuale - prima del riordino della normativa, garantiva il sostegno al reddito ai dipendenti dei datori di lavoro, non destinatari delle disposizioni di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015 (CIGO o CIGS) né delle tutele dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo articolato normativo, con dimensioni aziendali mediamente superiori a cinque addetti nel semestre precedente.

L'accesso alle prestazioni del FIS, nel complessivo quadro della regolamentazione del sostegno al reddito in costanza di lavoro di cui al D.Lgs. n. 148/2015, è tenuto al rispetto di tutte le condizioni ivi previste tra cui anche l'espletamento degli adempimenti relativi all'informazione e della consultazione sindacale (c.d. fase sindacale). 

Come già specificato dall'INPS con la circolare n. 130/2017 e confermato dalla recente circolare n. 18/2022, all'assegno ordinario, che oggi ha assunto la denominazione di assegno di integrazione salariale, si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. Pertanto, ai fini dell'accesso alla provvidenza, devono essere rispettati gli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, a prescindere dalla causale invocata.

Sussiste, dunque, in capo al datore di lavoro l'obbligo di comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori e, in caso di richiesta di esame congiunto, l'ulteriore obbligo di trattativa che può anche concludersi senza addivenire ad un accordo. 

A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione - che può essere svolto anche in modalità telematica - avente ad oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi del soggetto datoriale. In particolare, oggetto dell'esame congiunto è l'analisi della situazione complessiva nella logica della tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla critica situazione contingente, nei termini fissati dal legislatore. 

Sotto un diverso profilo, rimangono fermi gli adempimenti di cui all'art. 14, comma 4, in caso di eventi oggettivamente non evitabili oltre che di quanto stabilito al successivo comma 5, per il particolare regime concernente le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei. La procedura sindacale è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l'attività lavorativa ed è pertanto passaggio imprescindibile per l'accesso all'assegno di integrazione salariale. 

Proprio per tale ragione, i richiamati adempimenti costituiscono condizione di ammissibilità della domanda e il loro mancato espletamento rileva quale motivo di reiezione della richiesta per la previsione di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015. Fatta salva la stipula dell'intesa sindacale che ossequia la dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi della relativa fase, in caso di mancato accordo, i datori di lavoro devono allegare alla domanda le comunicazioni preventive e le relative ricevute delle raccomandate con avviso di ricevimento o PEC inoltrate alle organizzazioni sindacali previste dal medesimo art. 14.

È inoltre ammissibile l'invio della predetta comunicazione tramite fax, allegando alla domanda, oltre la copia della comunicazione inoltrata, anche le ricevute di conferma dell'avvenuto recapito. Con il recente messaggio n. 606/2022, che ha richiamato il precedente n. 3777/2019, l'INPS ha precisato che non è necessario per il datore di lavoro fornire prova dell'avvenuta notifica delle comunicazioni in tutti quei casi in cui le organizzazioni sindacali che non hanno sottoscritto il verbale attestino, sotto la loro responsabilità, con dichiarazione resa per iscritto, di essere state destinatarie della comunicazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015 e, pertanto, preventivamente informate dall'azienda riguardo all'imminente intervento dell'ammortizzatore sociale. 

Secondo l'Istituto, infatti, anche in questo caso può dirsi pienamente raggiunta la finalità normativa, poiché le organizzazioni sindacali stesse, a tutela delle quali il disposto legislativo impone la comunicazione preventiva da parte datoriale, danno formalmente atto dell'avvenuto adempimento, rendendo irrilevante verificare la modalità con la quale il medesimo sia stato assolto. La questione dell'assolvimento della fase sindacale ha assunto una particolare rilevanza allorquando è entrato in vigore (dal 27 gennaio 2022) l'art. 7 del D.L. n. 4/2020. Con tale disposizione, il legislatore governativo ha previsto che i datori di lavoro operanti nei settori di cui ai codici Ateco del relativo allegato I 1 , che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del D. Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del medesimo Decreto, entro determinati limiti di spesa. Sebbene da diverse parti si attendesse una misura a carattere emergenziale, ispirata alle semplificazioni a suo tempo introdotte dal D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), la disposizione si presenta invece in termini classicamente riferibili al D.Lgs. n. 148/2015, con l'unica eccezione dell'esonero da contribuzione addizionale. Ne deriva quindi che l'accesso alle provvidenze, anche in questa circostanza, impone il rispetto degli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015 a prescindere dalla causale invocata.

Tuttavia la disposizione, entrata in vigore, come abbiamo già osservato, il 27 gennaio 2022, non permetteva l'accesso alle provvidenze dall'inizio del medesimo anno proprio per il blocco dovuto al mancato pre-assolvimento del "dialogo" sindacale secondo i canoni dell'art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015. 

Tenuto conto della situazione complessiva e del quadro sin qui rappresentato, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 3/2022, ha precisato che, nell'ottica di una semplificazione delle modalità di presentazione dell'istanza per l'accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, si rende possibile, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022 - atteso anche l'attuale contesto emergenziale - presentare l'istanza all'INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori nella prospettiva della loro massima effettività. 

Per questa ragione, la domanda d'intervento dell'assegno di integrazione salariale «potrà essere presentata all'Istituto anche in assenza della attestazione dell'avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della nuova disciplina normativa (legge 234 del 2021 e decreto legge n. 4 del 2022), fermo restando che, comunque, l'informativa deve essere espletata e comunicata all'Istituto e che l'INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l'integrazione dell'istanza su questo aspetto (restando, quindi, salvaguardati i superiori e sopra richiamati interessi dei lavoratori)». Il Ministero del Lavoro sembra quindi ammettere la presentazione della domanda senza il preventivo espletamento della fase sindacale. Tale circostanza non costituisce tuttavia un esonero in termini assoluti.

Risulta infatti evidente che tale adempimento sia comunque obbligatorio seppure ammesso anche in termini temporalmente posteriori rispetto all'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro in modo tale, comunque, da non pregiudicare gli interessi dei lavoratori coinvolti dall'ammortizzatore sociale, salvaguardati dal controllo sindacale. Una volta svolta la fase sindacale ne dovrà essere data comunicazione all'INPS, tanto che l'Istituto, ove non riceva la documentazione in merito, potrà richiedere l'integrazione dell'istanza. Del resto, una diversa lettura, volta unicamente a ritenere necessario l'espletamento della fase sindacale comunque in termini preventivi, renderebbe inefficace la fase transitoria ammessa dal Dicastero Lavoro. 

La posizione ministeriale è stata corroborata dall'INPS con il messaggio n. 802/2022. In particolare, l'Istituto conferma che - per quanto concerne le istanze presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 - ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 234/2021 e del D.L. n. 4/2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti: › in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015, l'informativa sindacale può essere anche successiva all'inizio del periodo di sospensione richiesto; › la comunicaziondell'avvenuta informativa deve essere comunqe ue prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento; › per le domande, anche già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione richiamata, le Sedi periferiche, all'atto della valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall'art. 11 del D.M. n. 95442/2016; › nell'ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all'Istituto dell'avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta. Sulla base di quanto precisato nel messaggio n. 802/2022, l'Istituto afferma quindi che, con riferimento alle domande di Assegno di integrazione salariale, sono da intendersi superate le indicazioni in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale fornite con il messaggio n. 606/2022.

Da osservare infine che la semplificazione riguarda tutti i datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del FIS e non soltanto quelli ammessi per la prima volta a tale istituto. A questa conclusione si perviene per effetto di taluni passaggi della circolare ministeriale n. 3/2022. La semplificazione de qua, infatti, viene permessa per "la necessità di favorire strumenti che preservino il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, in attesa del superamento delle attuali difficoltà anche al fine di consentire ai soggetti che entrano ex novo, dal 1° gennaio 2022, nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, di adeguarsi ai nuovi adempimenti e nuovi oneri posti dalla legge di Bilancio 2022".

La finalità non è quindi riservata esclusivamente ai nuovi iscritti ma è veicolata "anche" (e non"solo") per favorirne l'adeguamento all'ammortizzatore. Non si rileva quindi un'applicazione parcellizzata e dedicata a tali soggetti i quali, seppur favoriti, permangono sullo sfondo. 

Tale interpretazione è peraltro confermata anche dall'INPS con il messaggio n. 802/2022. Sulla semplificazione dei presupposti per il pagamento diretto Per quanto concerne il pagamento diretto delle prestazioni, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 148/2015, al Fondo di integrazione salariale si applica l'art. 7, commi da 1 a 4, del medesimo decreto. Pertanto, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su sua espressa richiesta. 

Il Ministero ravvisa quindi la necessità di favorire strumenti che preservino il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, in attesa del superamento delle attuali difficoltà anche al fine di consentire ai soggetti che entrano ex novo, dal 1° gennaio 2022, nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, di adeguarsi ai nuovi adempimenti e ai nuovi oneri posti dalla legge di Bilancio 2022. 

Anche in questa circostanza quindi la circolare n. 3/2022 in commento, così come confermato dall'INPS con il messaggio n. 802/2022, ammette una specifica semplificazione delle modalità di presentazione dell'istanza per l'accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022. 

Secondo tale prassi, nell'ottica di una maggiore semplificazione delle procedure per l'accesso all'ammortizzatore sociale in argomento e alla luce della crisi pandemica e delle conseguenze che la medesima determina sulle realtà economico-finanziarie degli operatori economici, per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, le difficoltà "di cassa" del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

Per quanto specificato dalla circolare n. 3/2022, il datore di lavoro richiedente dovrà quindi esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare le conseguenti difficoltà. Sulla base di questo presupposto, con il messaggio n. 802/2022, l'INPS ha quindi affermato che i datori di lavoro – limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 - non sono più obbligati a corredare la domanda con l'allegato 2 della circolare n. 197/2015 ma potranno documentare la loro situazione, trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto. 

Sulla semplificazione della fase istruttoria Il Ministero conclude quindi affermando che i richiamati principi di semplificazione e snellimento delle procedure dovranno essere applicati anche nella valutazione dei requisiti per l'accesso all'assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali. Su tale presupposto, la circolare n. 3/2022 specifica che, la situazione di difficoltà (ad esempio riferita alla causale ordinaria, alla mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato) potrà desumersi da una relazione la quale, alla luce della contingente congiuntura e delle conseguenze economiche direttamente connesse all'emergenza epidemiologica, si limiti ad esplicitare le ricadute di tale contesto, coerentemente alla causale invocata, sulla situazione del singolo datore di lavoro.

Sul punto è intervenuto anche l'Istituto assicuratore il quale, con il messaggio n. 802/2022, ha precisato che, durante la fase istruttoria, ai fini delle valutazioni delle istanze di accesso al trattamento per le causali ordinarie, le Strutture territoriali dovranno tenere conto di quanto già affermato in termini di alleggerimento degli adempimenti non richiedendo – per i suddetti periodi di operatività della semplificazione – la relazione tecnica dettagliata prevista dal D.M. n. 95442/2016. 

Sui Fondi di solidarietà bilaterali Con il messaggio n. 802/2022, l'INPS - tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 3/2022 e delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 4/2022 - al fine di assicurare le medesime tutele e l'uniformità di trattamento ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro ricompresi nei codici Ateco individuati nell'allegato I di tale disposizione d'urgenza, operanti in settori in cui sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, ha specificato che le semplificazioni oggetto del messaggio appena diramato trovano applicazione, all'interno del periodo transitorio, anche alle richieste di accesso all'assegno di integrazione salariale dei soggetti datoriali tutelati dai citati Fondi.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Ministero del lavoro Circolare 16 febbraio 2022, n. 3 Oggetto: Fondo di integrazione salariale. Informazione e consultazione sindacale (articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015) pagamento diretto (articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015) e causali di accesso. Semplificazioni procedurali. In riscontro ai diversi quesiti presentati a questa Direzione Generale in ordine alla possibilità di prevedere semplificazioni procedurali per la presentazione dell'istanza all'INPS di accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo prot.nr.29.0001397 del 15 febbraio 2022, si rappresenta quanto segue. Come è noto, ai fini dell'accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) è necessario esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come recentemente modificato dal decreto- legge n. 4 del 27 gennaio 2022, stabilisce le procedure relative alla informazione e consultazione sindacale prodromiche all'accesso all'intervento di integrazione salariale ordinario. Tali procedure si applicano anche all'assegno di integrazione salariale, come recentemente ricordato dall'INPS nell'ambito della circolare n. 18 del 2022, in quanto all'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (articolo 30 comma 1 decreto legislativo n. 148 del 2015, come richiamato dall'articolo 29 comma 3 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015). Il datore di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ha l'obbligo di comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione, avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa/datore di lavoro. Oggetto dell'esame congiunto è l'esame della situazione complessiva ed è finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla situazione di crisi, nei termini fissati dal Legislatore. Tali disposizioni, di portata generale, vengono poi diversamente declinate a fronte di eventi oggettivamente non evitabili (comma 4 dell'articolo 14 medesimo) oppure con riferimento al settore dell'edilizia e dei lapidei (comma 5 del medesimo articolo 14). Detta procedura prescritta dalla legge è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l'attività lavorativa ed è pertanto passaggio imprescindibile per l'accesso all'assegno di integrazione salariale. Con specifico riferimento al Fondo di integrazione salariale, con la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, comma 207, lettera a), in relazione al processo di universalizzazione delle tutele dei lavoratori, principio ispiratore della Riforma degli Ammortizzatori, viene ampliata la platea dei soggetti tutelati dal FIS, in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, ossia della CIGO, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo. Gli adempimenti innanzi illustrati, indicati dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, si applicano ora, quindi, ad una più estesa platea di datori di lavoro che hanno necessità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, accedendo all'assegno di integrazione salariale del FIS. In ordine agli adempimenti che sono posti a carico del

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