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Cigs, il Ministero aggiorna le regole per l'applicazione dopo la riforma

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Il Dicastero Lavoro ha provveduto a modificare ed integrare le disposizioni che regolamentano l'accesso alla CIGS per quanto concerne la causale della riorganizzazione e a disciplinare l'accesso alle misure straordinarie di sostegno al reddito per l'assegno di integrazione salariale

Ministero del Lavoro

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il D.M. 25 febbraio 2022, n. 33 – pubblicato sul proprio sito istituzionale il 16 marzo 2022 a fini di pubblicità legale ex art. 32, legge n. 69/2009 - con cui ha proceduto a modificare e ad integrare talune disposizioni del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, recante «Criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015". L'intervento si è reso necessario per adeguare la fonte secondaria del 2016 alla riforma del D.Lgs. n. 148/2015 (rubricato «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183») operata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024».

In particolare, per quanto qui d'interesse, l'art. 1, commi 191 e seguenti, ha introdotto numerose disposizioni di riordino della normativa sulle politiche passive tra cui emergono: › le modificazioni della causale CIGS relativa alla "riorganizzazione aziendale" di cui all'art. 21, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 148/2015, a favore dei datori di lavoro, non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti; › l'introduzione nel corpo dell'art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015 del comma 3-bis il quale, nel testo novellato dall'art. 23, comma 1, lett. i), del D.L. 7 gennaio 2022, n. 4, ha stabilito che l'assegno di integrazione salariale possa essere riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali, vale a dire sia quelle ordinarie che straordinarie, in favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente: a) fino a cinque dipendenti, per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile; b) più di cinque (e fino a quindici) dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile. 

Le modificazioni in materia di CIGS per riorganizzazione aziendale In ragione delle modificazioni apportate all'art. 21, comma 1, lett. a), e comma 2, con riferimento alla causale della riorganizzazione aziendale, la legge di Bilancio per il 2022 ha specificato che essa possa riguardare anche processi di transizione individuati e regolati con un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio. 

Tale fonte secondaria è stata varata con il D.M. n. 33/2022, qui in commento. In via ulteriore, la finalizzazione del programma, volta a un consistente recupero occupazionale del personale interessato dalle sospensioni o dalla riduzione dell'orario di lavoro, può avvenire anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze. 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali era già intervenuto in materia con la circolare n. 1/2022. Con tale atto di prassi, il Dicastero, ha precisato che, i piani di riorganizzazione aziendale devono presentare interventi articolati e rivolti, oltre che a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, anche a corroborare azioni dirette a trasformazioni e transizioni aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche.

In questo senso, sono considerate utili anche le fasi di transizione e ristrutturazione aziendale, fusioni e acquisizioni che possono condurre le imprese ad una evoluzione tale da consentire il superamento delle aree critiche e ristabilire gli equilibri per ricondurre l'impresa ad una fase di crescita. 

Tale prassi afferma altresì che, «in particolare, l'impresa la quale intenda richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve presentare un programma, di interventi - che può, nelle linee di programmazione industriale, essere condiviso anche con il MISE - nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione.

Tali azioni di transizione possono anche realizzarsi mediante la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, ovvero, ancora, in azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica. Nelle ipotesi in cui l'impresa proceda alla riconversione degli impianti già esistenti, nel programma - che deve essere allegato all'istanza di accesso alla CIGS - deve indicare puntualmente le azioni di riconversione che possono essere finalizzate all'efficientamento energetico e a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza.

L'impresa che si trova ad operare in specifici contesti territoriali può articolare tali programmi di transizione che la conducano a risolvere le criticità emerse o le emergenze derivanti da particolari settori produttivi. In particolare, nel programma devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando le misure specifiche per l'aggiornamento tecnologico e digitale o per il rinnovamento e la sostenibilità ecologica ed energetica o le straordinarie misure di sicurezza. 

Devono essere, altresì, indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma ed interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze». Con l'art. 1 del D.L. n. 33/2022 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha provveduto a sostituire integralmente l'art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo, del D.L. n. 94033/2016 che assume il seguente tenore normativo: «l'impresa richiedente deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva anche mediante ristrutturazioni aziendali, fusioni, acquisizioni». 

In sostanza, secondo il Dicastero Lavoro, il processo di transizione aziendale può realizzarsi anche attraverso ristrutturazioni aziendali, fusioni e acquisizioni al fine di consentire alle imprese di superare le aree di criticità, ristabilendo gli equilibri produttivi e gestionali, e di avviare una fase di crescita. Alla lett. f), secondo periodo, dopo le parole: «oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi» sono aggiunte le seguenti: «per il mantenimento dei livelli occupazionali».

Ne deriva quindi che, nella propria ampiezza, la lett. f) viene ad assumere il seguente tenore letterale: «nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70 per cento. Per recupero occupazionale deve intendersi, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi per il mantenimento dei livelli occupazionali, anche il riassorbimento degli stessi all'interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione». 

Sotto un diverso profilo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con riferimento ai processi di transizione, ha evidenziato, nei "considerato" della fonte secondaria: › la necessità di incentivare e sostenere le imprese in progetti di riconversione della produzione che abbiano una spinta di efficientamento energetico, anche attraverso la trasformazione degli impianti industriali verso l'utilizzo di energia pulita; › che la gestione dei processi di transizione, la quale permette all'impresa di attuare interventi diretti a inserirsi in settori di produzione a domanda più elevata rispetto a quella in cui già opera, può determinare l'introduzione di nuovi impianti o la trasformazione di quelli già esistenti, attraverso l'efficientamento energetico, la modernizzazione digitale e un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza; › che gli interventi di transizione devono assicurare il recupero occupazionale da realizzarsi anche attraverso la riqualificazione dei lavoratori dipendenti e il potenziamento delle competenze in chiave innovativa, tenendo eventualmente conto di situazioni di difficoltà dovute a cause macroeconomiche, a situazioni riconducibili a specifici contesti territoriali e ad emergenze che producono effetti limitati a particolari settori produttivi. 

Sulla base di questi presupposti, nel corpus normativo dell'art. 1 del D.M. n. 94033/2016 è così stata introdotta una nuova lett. g-bis, a mente della quale «l'impresa che richiede il trattamento di integrazione salariale per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione deve presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un programma di interventi che nelle linee di programmazione industriale, può essere condiviso anche con le Regioni interessate ovvero, per le imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il Ministero dello sviluppo economico, nel quale siano esplicitamente indicate le azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero funzionali a rispondere in maniera efficace all'evoluzione dei contesti economici e produttivi. 

In caso di riconversione degli impianti già esistenti, devono essere indicate le azioni di riconversione, che possono essere finalizzate anche all'efficientamento energetico oppure a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza. 

Il processo di transizione può ricondursi a specifici contesti territoriali e a trasformazioni che producono effetti limitati a particolari settori produttivi. Nel programma, in particolare, devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando specificatamente quelli relativi all'aggiornamento tecnologico e digitale, al rinnovamento e alla sostenibilità ecologica ed energetica e alle straordinarie misure di sicurezza.

Devono essere, altresì, indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma e interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze. Ai fini dell'approvazione del programma di cui alla presente lettera deve riscontrarsi la contestuale presenza delle condizioni indicate alle lettere d,) e,) f) e g)». 

Per l'approvazione del programma, oltre a quanto specificato nella nuova lett. g-bis, devono quindi sussistere i seguenti ulteriori presupposti: 1) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare (art. 1, comma 1, lett. d); 2) le sospensioni, a decorrere dal 24 settembre 2017, possono essere autorizzate soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva, nell'arco di tempo del programma autorizzato (art. 1, comma 1, lett. e); 3) nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70 per cento.

Per recupero occupazionale deve intendersi, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi per il mantenimento dei livelli occupazionali, anche il riassorbimento degli stessi all'interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione (art. 1, comma 1, lett. f); 4) il programma deve esplicitamente indicare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati (art. 1, comma 1, lett. g). 

La regolamentazione degli interventi straordinari dell'assegno d'integrazione salariale Come abbiamo già osservato, l'art. 1, comma 207, lett. c), ha introdotto il comma 3-bis nell'ambito dell'art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015. Tale disposizione, nel testo novellato dall'art. 23, comma 1, lett. i), del D.L. n. 4/2022, ha previsto che l'assegno di integrazione salariale possa essere riconosciuto dal FIS in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa stabilite dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali, pertanto sia quelle ordinarie che quelle straordinarie. 

Con l'art. 2 del D.L. n. 33/2022, nell'ambito del D.L. n. 94033/2022, sono introdotte quindi le disposizioni che regolamentano l'accesso alle causali straordinarie da parte dell'assegno di integrazione salariale per i datori di lavoro che ne siano beneficiari (ut-supra). In particolare, dopo l'art. 1 del D.M. n. 94033 è stato aggiunto un nuovo art. 1-bis rubricato: «Fondo di integrazione salariale. Criteri di esame delle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale per la causale riorganizzazione».

Per accedere a tale causale, il datore di lavoro richiedente deve presentare: a) un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o attraverso interventi idonei alla gestione di processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale, tale da contenere indicazioni relative agli investimenti per l'attuazione degli interventi e indicazioni relative all'eventuale attività di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori per la valorizzazione delle risorse interne ed essere comunque finalizzato ad un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze; b) un piano di sospensioni coerente con il programma di riorganizzazione; c) un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale, anche attraverso la eventuale programmazione di attività di formazione e riqualificazione professionale. 

Tali elementi, comprensivi dei relativi dati di natura economica ed organizzativa, devono essere rilasciati dal datore di lavoro in modalità semplificata in una relazione unica, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, sulla base di modelli standardizzati messi a disposizione dall'INPS. Dopo l'art. 2 del D.M. n. 94033/2016 è stato aggiunto un nuovo art. 2-bis volto a regolamentare i criteri di esame delle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale per la causale crisi, nell'ambito del FIS. 

In particolare, secondo la novella, i criteri per l'esame delle domande di assegno di integrazione salariale per crisi sono i seguenti: a) verifica della crisi dell'attività del datore di lavoro anche in considerazione degli effetti che tale situazione critica potrà produrre immediatamente dopo l'istanza. Una relazione resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 documenta la situazione critica derivante da una contrazione dell'attività e le motivazioni che la determinano e che possono coincidere con la diminuzione degli ordini di lavoro o delle commesse, decremento delle vendite, contrazione dell'attività produttiva o di prestazione di servizi o dati negativi relativi al bilancio e al fatturato con riferimento all' annualità precedente.

La relazione, oltre ad attestare la situazione critica, potrà essere accompagnata da documentazione relativa al bilancio e al fatturato o da altra documentazione attestante la negativa situazione economico finanziaria; b) ridimensionamento o stabilità dell'organico nel semestre precedente la presentazione dell'istanza. Deve riscontrarsi altresì l'assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. 

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione dell'assegno di integrazione salariale, deve motivare la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina e le finalità dell'assegno di integrazione salariale; c) previsione di un piano di risanamento con azioni e interventi correttivi volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale o derivanti da condizionamenti esterni e finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale; d) piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale. 

Anche in questo caso, tali elementi, comprensivi dei relativi dati di natura economica ed organizzativa, devono essere forniti dal datore di lavoro in modalità semplificata in una relazione unica, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, sulla base di modelli standardizzati messi a disposizione dall'INPS. La disposizione prevede, in via ulteriore, che l'assegno di integrazione salariale possa essere autorizzato anche quando la situazione di crisi sia conseguente ad un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione del datore di lavoro. 

In tal caso, il datore di lavoro nella relazione deve rappresentare l'imprevedibilità dell'evento causa della crisi, la rapidità con la quale esso ha prodotto effetti negativi e la sua completa autonomia rispetto alle politiche di gestione del datore di lavoro. In tal caso, la fattispecie è valutata pur in assenza delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle suddette lettere c) e d).

Mediante l'introduzione dell'art. 4-bis, dopo l'art. 4 del D.M. n. 94033/2016, il Dicastero Lavoro ha provveduto a dettare i criteri per le domande di accesso al l'assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà. In tale circostanza, per accedere all'assegno di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà, la riduzione concordata dell'orario di lavoro deve essere articolata nel rispetto delle percentuali di riduzioni di cui all'art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015.

La riduzione media oraria per tutto il personale interessato dall'ammortizzatore, pertanto, non potrà eccedere l'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile, e quella individuale non potrà essere superiore al 90 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile del singolo dipendente nell'arco dell'intero periodo oggetto del contratto di solidarietà. Dovranno inoltre essere applicate le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 94033/2016 per quanto compatibili, tenuto conto che le comunicazioni devono essere effettuate unicamente all'INPS in quanto ente che autorizza le prestazioni di assegno di integrazione salariale. 

Le abrogazioni di disposizioni previgenti Come è noto, secondo le modificazioni apportate all'art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si assiste ad una generalizzata estensione della CIGS a favore: › di tutti i datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti; › delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e delle società da queste derivate, nonché delle imprese del sistema aeroportuale e dei partiti e dei movimenti politici e delle rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2014, a prescindere dal numero dei dipendenti. 

Essendo variato il quadro dei requisiti soggettivi per l'applicazione della CIGS, l'art. 3 del D.M. n. 33/2022 ha quindi provveduto ad abrogare espressamente l'art. 5 [Imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia] e l'art. 6 [Imprese artigiane] del D.M. n. 94033/2016.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Ministero del LavoroDecreto 25 febbraio 2022, n. 33Decreto Ministeriale n. 33 del 25.2.2022 adottato ai sensi dell'articolo1, commi 199 e 207 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021Il Ministro del Lavoro e delle Politiche SocialVISTO la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioniin materia di giurisdizione e controllo della Corte deiconti» ed, in particolare, l'articolo 3;VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante«Disposizioni per il riordino della normativa in materiadi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali 13 gennaio 2016, n. 94033, recante «Criteri per l'approvazionedei programmi di cassa integrazione guadagnistraordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14settembre 2015»;VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilanciodi previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 ebilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale all'articolo1, commi 191 e seguenti, introduce disposizioni diriordino della normativa in materia di ammortizzatori socialiin costanza di rapporto di lavoro contenuta nel citatodecreto legislativo n. 148 del 2015;VISTO in particolare l'articolo 1, comma 199, lettera a),della citata legge n. 234 del 2021, che introduce, all'articolo21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del2015, dopo le parole «riorganizzazione aziendale», le parole«anche per realizzare processi di transizione individuati eregolati con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali, sentito il Ministero dello sviluppo economico, daadottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione»;VISTO il medesimo articolo 1, comma 199, lettera b), cheintroduce all'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decretolegislativo n. 148 del 2015 dopo le parole «gestioneproduttiva» le parole «ovvero a gestire processi di transizione»;VISTO il medesimo articolo 1, comma 199, lettera c),che introduce all'articolo 21, comma 2, secondo periodo,del decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo le parole «recuperooccupazionale» le parole «anche in termini di ri

qualificazione professionale e di potenziamento delle competenze »; VISTO l'articolo 1, comma 207, lettera c), che introduce all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il comma 3-bis il quale, nel testo novellato dall'articolo 23, comma 1, lettera i), del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 4, prevede che l'assegno di integrazione salariale possa essere riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali, quindi anche le causali straordinarie oltre che le causali ordinarie; CONSIDERATO che gli interventi ampliativi disposti dalla legge n. 234 del 2021 valorizzano le transizioni aziendali; CONSIDERATO che il processo di transizione aziendale può realizzarsi mediante ristrutturazioni aziendali, fusioni e acquisizioni al fine di consentire alle imprese di superare le aree di criticità, ristabilendo gli equilibri produttivi e gestionali e di avviare una fase di crescita; CONSIDERATO, altresì, che dette transizioni aziendali possono concretizzarsi anche in percorsi di innovazione digitale e tecnologica nonché di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica; CONSIDERATO che le imprese si trovano ad affrontare sfide associate a una incentivazione della produzione con minor impatto ambientale, riduzione delle emissioni e compatibilità con i cambiamenti climatici, con investimenti nella rigenerazione e decontaminazione dei siti; CONSIDERATA la necessità di incentivare e sostenere le imprese in progetti di riconversione della produzione che abbiano una spinta di efficientamento energetico, anche attraverso la trasformazione degli impianti industriali verso l'utilizzo di energia pulita; CONSIDERATO che la gestione dei processi di transizione, che permette all'impresa di attuare interventi diretti a inserirsi in settori di produzione a domanda più elevata rispetto a quella in cui già opera, può determinare l'introduzione di nuovi impianti o la trasformazione di quelli già esistenti, attraverso l'efficientamento energetico, la modernizzazione digitale e un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza; CONSIDERATO che gli interventi di transizione devono assicurare il recupero occupazionale da realizzarsi anche attraverso la riqualificazione dei lavoratori dipendenti e il potenziamento delle competenze in chiave innovativa, tenendo eventualmente conto di situazioni di difficoltà dovute a cause macroeconomiche, a situazioni riconducibili a specifici contesti territoriali e ad emergenze che producono effetti limitati a particolari settori produttivi; CONSIDERATA altresì la necessità di individuare specifici criteri di accesso all'assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie; SENTITO il Ministro dello sviluppo economico; RITENUTO di dover adottare i seguenti criteri per l'approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale anche per realizzare processi di transizione e specifici criteri per l'accesso all'assegno di integrazione salariale per le casuali straordinarie del Fondo di integrazione salariale. DECRETA ARTICOLO 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2016, n. 94033 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2016, n. 94033, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: «l'impresa richiedente deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva anche mediante ristrutturazioni aziendali, fusioni, acquisizioni.»; b) alla lettera f), secondo periodo, dopo le parole: «oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi» sono aggiunte le seguenti: «per il mantenimento dei livelli occupazionali»; c) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) l'impresa che richiede il trattamento di integrazione salariale per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione deve presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un programma di interventi che nelle linee di programmazione industriale, può essere condiviso anche con le Regioni interessate ovvero, per le imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il Ministero dello sviluppo economico, nel quale siano esplicitamente indicate le azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero funzionali a rispondere in maniera efficace all'evoluzione dei contesti economici e produttivi. In caso di riconversione degli impianti già esistenti, devono essere indicate le azioni di riconversione, che possono essere finalizzate anche all'efficientamento energetico oppure a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza. Il processo di transizione può ricondursi a specifici contesti territoriali e a trasformazioni che producono effetti limitati a particolari settori produttivi. Nel programma, in particolare, devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando specificatamente quelli relativi all'aggiornamento tecnologico e digitale, al rinnovamento e alla sostenibilità ecologica ed energetica e alle straordinarie misure di sicurezza. Devono essere, altresì, indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma e interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze. Ai fini dell'approvazione del programma di cui alla presente lettera deve riscontrarsi la contestuale presenza delle condizioni indicate alle lettere d), e), f) e g)». ARTICOLO 2 Aggiunta degli articoli 1 bis, 2 bis e 4 bis al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016 1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1-bis rubricato: «Fondo di integrazione salariale. Criteri di esame delle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale per la causale riorganizzazione » «1. Sono adottati i seguenti criteri per l'esame delle domande di assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale per la causale della riorganizzazione: a) il datore di lavoro richiedente deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o attraverso interventi idonei alla gestione di processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale. Il programma deve contenere indicazioni relativi agli investimenti per l'attuazione degli interventi e indicazioni relative all'eventuale attività di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori per la valorizzazione delle risorse interne. Il programma deve essere comunque finalizzato ad un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze; b) il datore di lavoro richiedente deve presentare un piano di sospensioni coerente con il programma di riorganizzazione; c) il datore di lavoro deve presentare di un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale, anche attraverso la eventuale programmazione di attività di formazione e riqualificazione professionale. 2. Gli elementi di cui al comma 1, comprensivi dei relativi dati di natura economica ed organizzativa, sono resi dal datore di lavoro in modalità semplificata in una relazione unica - anche sulla base di modelli standardizzati messi a disposizione dall'INPS - resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445». 2. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo 2 bis rubricato: «Fondo di integrazione salariale. Criteri di esame delle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale per la causale crisi» «1. I criteri per l'esame delle domande di assegno di integrazione salariale per crisi sono i seguenti: a) verifica della crisi dell'attività del datore di lavoro anche in considerazione degli effetti che tale situazione critica potrà produrre immediatamente dopo l'istanza. Una relazione resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 documenta la situazione critica derivante da una contrazione dell'attività e le motivazioni che la determinano e che possono coincidere con la diminuzione degli ordini di lavoro o delle commesse, decremento delle vendite, contrazione dell'attività produttiva o di prestazione di servizi o dati negativi relativi al bilancio e al fatturato con riferimento all' annualità precedente. La relazione, oltre ad attestare la situazione critica, potrà essere accompagnata da documentazione relativa al bilancio e al fatturato o da altra documentazione attestante la negativa situazione economico finanziaria; b) ridimensionamento o stabilità dell'organico nel semestre precedente la presentazione dell'istanza. Deve riscontrarsi altresì l'assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione dell'assegno di integrazione salariale, deve motivare la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina e le finalità dell'assegno di integrazione salariale; c) previsione di un piano di risanamento con azioni e interventi correttivi volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale o derivanti da condizionamenti esterni e finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;

d) piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale. 2. Gli elementi di cui al comma 1, comprensivi dei relativi dati di natura economica ed organizzativa, sono resi dal datore di lavoro in modalità semplificata in una relazione unica - anche sulla base di modelli standardizzati messi a disposizione dall'INPS - resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 3. L'assegno di integrazione salariale può essere autorizzato anche quando la situazione di crisi sia conseguente ad un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione del datore di lavoro. In tal caso, il datore di lavoro nella relazione deve rappresentare l'imprevedibilità dell'evento causa della crisi, la rapidità con la quale l'evento ha prodotto effetti negativi, la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione del datore di lavoro. In tal caso, la fattispecie è valutata pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo.». 3. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4 bis rubricato: «Fondo di integrazione salariale. Domande di accesso all'assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà» «1. I datori di lavoro possono accedere all'assegno di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà. La riduzione concordata dell'orario di lavoro deve essere articolata nel rispetto delle percentuali di riduzioni di cui all'articolo 21 comma 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 come sostituito dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e secondo le modalità applicative di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto per quanto compatibili anche in relazione alla previsione di comunicazioni da effettuarsi soltanto all'INPS in quanto ente che autorizza le prestazioni di assegno di integrazione salariale» ARTICOLO 3 Abrogazione degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2016 n. 94033 1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2016 n. 94033, l'articolo 5, rubricato «Imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia» e l'articolo 6 rubricato «Imprese artigiane» sono abrogati. Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione Pubblicità legale.

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Martedì, 24 Dicembre 2024

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