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Il lavoro in costanza di NASpI e Dis-Coll

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Con il presente elaborato verranno esaminati gli effetti originati dall'istaurazione di un rapporto di lavoro sulle provvidenze erogate in favore di soggetti che hanno perso involontariamente l'occupazione.

dall'Autore  Michele Carli

Premessa

Tra i principali requisiti necessari per l'accesso alla NASpI1 e alla Dis-Coll2 vi è lo stato di disoccupazione dei soggetti beneficiari che deve permanere per tutto il periodo di spettanza delle provvidenze. Considerato che la perdita dello stato di disoccupazione fa venir meno il diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali, si ritiene opportuno esaminare in dettaglio quali siano le casistiche che si possono verificare e i conseguenti effetti sulle stesse.


Lo stato di disoccupazione

Con l'articolo 19 del D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 20153 – rubricato "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" – il Legislatore ha regolamentato il c.d. stato di disoccupazione, prevedendo che:

  • si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego4 che abbiano dichiarato al Sistema unitario delle politiche attive del lavoro5, con modalità informatiche, la loro immediata disponibilità al lavoro6 ed alla partecipazione alle misure di politica attiva organizzate dai Centri per l'Impiego territorialmente competenti;
  • in caso di istaurazione di rapporti di lavoro a termine fino a sei mesi, lo stato di disoccupazione sarà sospeso per tutta la durata del contratto.


Con l'articolo 20 del medesimo articolato normativo – rubricato "Patto di servizio personalizzato" - è stato inoltre stabilito che i lavoratori, al fine di confermare il proprio stato di disoccupazione, dovranno contattare - entro 30 giorni dalla data in cui si sono dichiarati disponibili al lavoro ed alle politiche attive - i centri per...

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1 Indennità di disoccupazione dei lavoratori subordinati ex articolo 1, D.Lgs. n. 22/2015.

2 Indennità di disoccupazione dei lavoratori parasubordinati ex articolo 15, D.Lgs. n. 22/2015.

3 Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O. ed entrato in vigore l'8 ottobre 2016.

4 Con il comma 4 del medesimo articolo 19 viene precisato che i lavoratori potranno dichiarare la loro immediata disponibilità al lavoro, in caso di licenziamento, anche in costanza di preavviso. In questo caso saranno considerati lavoratori "a rischio disoccupazione".

5 Ex articolo 13, D.Lgs. n. 150/2015.

6 Con il comma 7, sempre del richiamato articolo 19, al fine di evitare l'ingiustificata registrazione di un soggetto disoccupato che non sia disponibile al lavoro ed alle politiche attive, è stato previsto, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2015, che le normative nazionali e regionali – le quali condizionano l'accesso alle prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione - si intenderanno riferite alla condizione di non occupazione. 

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