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Buoni carburante e fringe benefit alla luce delle novità introdotte dal Decreto Lavoro 2023

carburanti

Con il presente elaborato verranno esaminati gli interventi che il Governo ha varato sia per contrastare gli effetti dell'inflazione in favore delle famiglie con figli a carico che per consentire ai datori di lavoro di erogare ai propri dipendenti buoni benzina al fine di contenere le ripercussioni economiche dovute all'aumento del prezzo del carburante.

dall'Autore Michele Carli

I provvedimenti normativi oggetto di analisi sono approdati nell'ordinamento per mano dell'articolo 1, comma 11, D.L. 5/20232 e dell'articolo 40, comma 13 del D.L. 48/20234.

Con l'articolo 1, comma 1, D.L 5/2023 - fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, D.P.R. 917/1986 - è stata prevista la possibilità per i datori di lavoro di erogare buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito del soggetto percipiente.

L'articolo 40, comma 1, D.L. 48/2023 ha invece innalzato il limite di esenzione dei fringe benefit - ex articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR5 - in favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico.

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1 "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi. …"

2 Rubricato "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11/2023, entrato in vigore il 16 marzo 2023 e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 23 del 10 marzo 2023.

3 "1. Limitatamente al periodo d' imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1. 3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. …"

4 Rubricato "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/2023, entrato in vigore il 5 maggio 2023 e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.

5 D.P.R. n. 917/1986.

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