Di Mauro Marrucci su Venerdì, 17 Maggio 2024
Categoria: Gestione del lavoro

La solidarietà retributiva negli appalti: adempimenti operativi e riflessi gestionali

La modificazione dei sistemi economici e con essa il decentramento produttivo che si è registrato in termini sempre più cospicui col passare dei tempi, privilegiando la flessibilità organizzativa, ha portato il legislatore ad approdare a soluzioni contrattuali che in passato erano pressoché vietate e che sono state rese possibili attraverso l'introduzione del meccanismo della solidarietà rafforzata tra il datore di lavoro effettivo e il soggetto che utilizza concretamente le prestazioni dei lavoratori. Con il presente lavoro si analizza, in particolare, l'aspetto della solidarietà retributiva.

dall'Autore Mauro Marrucci

 Sul decentramento produttivo e sulla tutela solidaristica

Sul finire del secolo scorso, i processi produttivi hanno subito profonde modificazioni sotto il profilo organizzativo in guisa che l'impresa ha concentrato l'attività sul proprio core business, esternalizzando segmenti di attività non caratteristici e accessori ad altri soggetti imprenditoriali specializzati al riguardo.

Ne è derivato un nuovo approccio legislativo in materia di lavoro con una modificazione della versione originata dall'impresa di matrice fordista volta a cogliere favorevolmente la nuova fisiologia del processo produttivo avulsa da quei fenomeni frodatori che, oltre 50 anni fa, avevano portato al divieto di talune soluzioni contrattuali quali quella dell'appalto.

Questo istituto, perlopiù inibito dalla legge n. 1369/1960 - che ne limitava fortemente l'utilizzo - è stato infatti ampiamente legittimato dal D.Lgs. n. 276/2003, unitamente ad altri strumenti nei quali si assiste ad una dissociazione tra il soggetto datoriale e l'effettivo utilizzatore delle prestazioni, quali la somministrazione di lavoro – che ha sostituito il c.d. lavoro interinale già introdotto nell'ordinamento con la legge n. 196/1997 – e il distacco, istituto per lungo tempo ammesso unicamente sulla scorta di principi espressi dalla prassi e dalla giurisprudenza.

Con riferimento all'appalto, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori - a fronte della liberalizzazione del loro impiego presso soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, quali effettivi fruitori delle relative prestazioni – è stata affidata ad un sistema di responsabilità congiunte tra appaltatore e committente per quanto concerne gli aspetti retributivi, contributivi oltre che per quelli relativi alla sicurezza in materia di lavoro1.

In particolare, la solidarietà nell'appalto2 è veicolata dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 il quale, nella prima parte del secondo comma, stabilisce che "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".

1 Si veda l'art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008.
2 Fatto salvo quanto previsto in termini limitativi dall'art. 1676 del codice civile.
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