Di Lorenzo Gracci su Lunedì, 21 Febbraio 2022
Categoria: Gestione del lavoro

​La richiesta dell'assegno di integrazione salariale al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è ormai pienamente operativo dal mese di maggio 2021 e garantisce. a oggi, un'unica prestazione: L'assegno di integrazione salariale.L'INPS, con la circolare n. 29/2022, illustra le modalità di accesso a tale provvidenza alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) in seno al D.Lgs. 148/2015.

Il Fondo di solidarietà per le attività professionali

L'accordo sindacale del 3 Ottobre 2017, stipulato tra Confprofessionisti e le le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl e Uiltucs, ha previsto
la costituzione del Fondo di solidarietà per le attività professionali di seguito, per brevita', menzionato anche come "Fsap" o semplicemente  ì"Fondo" ai sensi dell'articolo 26, D.Lgs. 148/2015.

Successivamente, il D.I. 104125/2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concetto con il ministro dell'EConomia e delle finanze, pubblicato nella G.U. n. 53/2020., ha recapito il predetto accordo e istituito presso l'INPS e il Fsap, la cui piena operatività, sebbene l'obbligo contributivo per i datori di lavoro rientrati nell'ambito di applicazione del fondo decorresse dal mese di marzo 2020, è stata raggiunta, secondo uno specifico indirizzo ministeriale, solamente a seguito dell'emanazione del D.M. 20 maggio 2021, con il quale è stato nominato il relativo Comitato amministratore.

La preventiva verifica del corretto inquadramento previdenziale

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, D.I. 104125/2019, il Fondo, con riferimento ai settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria,

ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o 1

Si veda la circolare Inps n. 77/2021 nonché per il recupero di quella arretrata dovuta per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021.
Rimuovi Commenti